§ 1.8.27 - L.R. 2 ottobre 2014, n. 15.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 ("Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale").


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:02/10/2014
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n.16


§ 1.8.27 - L.R. 2 ottobre 2014, n. 15.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 ("Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale").

(B.U. 16 ottobre 2014, n. 39)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n.16

1.La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 (Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale) è sostituita dalla seguente:

"f) gli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine in servizio permanente, nei casi di incompatibilità previsti dalla legge;".