§ 5.4.108 - L.R. 15 gennaio 2015, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 “Disciplina Regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:15/01/2015
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 3/2012)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 3/2012)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 3/2012)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 3/2012)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 12 della l.r. 3/2012)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 15 della l.r. 3/2012)
Art. 7.  (Modifica alla deliberazione assembleare n. 62/2013)
Art. 8.  (Norma transitoria)
Art. 9.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 5.4.108 - L.R. 15 gennaio 2015, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 “Disciplina Regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA”

(B.U. 22 gennaio 2015, n. 7)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 3/2012)

1. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA) è abrogata.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 3/2012)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 3/2012 dopo la parola: “(ARPAM)” sono aggiunte le seguenti: “e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, anche dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 3/2012)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: “territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “e al dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competenti”.

2. Il comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“8. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso di cui al comma 4, i Comuni interessati, l’ARPAM e il dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competente rendono i propri contributi istruttori.”.

3. Al comma 9 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 dopo la parola: “ARPAM” sono inserite le seguenti: “e, ai sensi dell’articolo 6, di quelli del dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competente”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 3/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 3/2012 dopo le parole: “Comuni interessati” sono inserite le seguenti: “o del pubblico interessato”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 3/2012)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 3/2012 le parole: “territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “e al dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competenti”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 15 della l.r. 3/2012)

1. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 3/2012 le parole: “territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “e il dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competenti”.

 

     Art. 7. (Modifica alla deliberazione assembleare n. 62/2013)

1. Nella deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 15 gennaio 2013, n. 62 “Adeguamento del ‘Piano energetico ambientale regionale’ (Deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 175) alla normativa ‘Burden Sharing’ e individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti a biomassa e a biogas”, nel capitolo, 3, paragrafo 3.6, lettera b), le parole: “- gli impianti che alimentano reti di teleriscaldamento, ai quali non si applica la condizione di cui alla lettera c) del presente paragrafo;” sono soppresse.

 

     Art. 8. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.