§ 2.4.31 - L.R. 26 settembre 2014, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 “Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:26/09/2014
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 44/2012)


§ 2.4.31 - L.R. 26 settembre 2014, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 “Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 ‘Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

(B.U. 2 ottobre 2014, n. 94)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 44/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 (Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 “Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) dopo le parole: “delle unioni dei comuni” sono inserite le seguenti: “e delle convenzioni”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 44/2012 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Resta fermo il limite dei 3.000 abitanti, stabilito dall’articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 per i comuni che appartengono o sono appartenuti a comunità montane.”.