§ 3.1.177 - L.R. 25 maggio 2015, n. 16.
Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:25/05/2015
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche al Titolo VIII, Capo I, della l.r. 31/2008)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.177 - L.R. 25 maggio 2015, n. 16.

Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei

(B.U. 28 maggio 2015, n. 22, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche al Titolo VIII, Capo I, della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

'Art. 97

(Disciplina della raccolta dei funghi)

1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.

2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di:

a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;

b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;

c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;

d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;

e) prevenzione degli incendi boschivi;

f) espletamento delle funzioni di vigilanza;

g) espletamento di funzioni amministrative.

3. I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.

4. Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, la medesima facoltà di cui al comma 2 è concessa anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana.';

 

b) al comma 1 dell'articolo 99 le parole 'Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco,' sono sostituite dalle parole: 'L'ente gestore del parco';

 

c) al comma 2 dell'articolo 101 le parole 'Il comune può' sono sostituite dalle parole: 'Gli enti di cui all'articolo 97 possono';

 

d) il comma 1 dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

'1. I proventi introitati dagli enti di cui all'articolo 97 sono utilizzati per gli interventi e le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo.';

 

e) il comma 2 dell'articolo 104 è abrogato;

 

f) all'alinea del comma 1 dell'articolo 110, le parole 'da euro 25,82 a euro 51,65' sono sostituite dalle parole: 'da euro 50,00 a euro 100,00';

 

g) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 110 è sostituita dalla seguente:

'a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto;';

 

h) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 110, le parole 'del tesserino' sono sostituite dalle parole: 'del titolo di pagamento';

 

i) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 110 è abrogata;

 

j) dopo il comma 1 dell'articolo 110 è inserito il seguente:

'1 bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.';

 

k) al comma 2 dell'articolo 110 le parole 'comma 1' sono sostituite dalle parole: 'commi 1 e 1 bis.';

 

l) i commi 3 e 4 dell'articolo 110 sono abrogati;

 

m) dopo il comma 5 bis dell'articolo 110 è aggiunto il seguente:

'5 ter. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti cui fanno capo i soggetti accertatori.';

 

n) il comma 1 dell'articolo 111 è sostituito dal seguente:

'1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante 'Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei' la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 97, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a:

a) le modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento;

b) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993;

c) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta;

d) le aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f);

e) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali;

f) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto;

g) l'ammontare massimo del contributo, che può essere versato in forma annuale, mensile, settimanale o giornaliera.'.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.