§ 1.10.129 - L.R. 6 novembre 2015, n. 35.
Incorporazione del comune di Menarola, nel comune di Gordona, in provincia di Sondrio


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:06/11/2015
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Partecipazione)
Art. 3.  (Rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune incorporante)
Art. 4.  (Rimborso spese)
Art. 5.  (Norma finanziaria)


§ 1.10.129 - L.R. 6 novembre 2015, n. 35. [1]

Incorporazione del comune di Menarola, nel comune di Gordona, in provincia di Sondrio

(B.U. 10 novembre 2015, n. 46, suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Il comune di Menarola è incorporato nel comune di Gordona, in provincia di Sondrio.

2. La denominazione del comune incorporante rimane invariata.

 

     Art. 2. (Partecipazione)

1. Nello statuto del comune di Gordona deve essere previsto che alla comunità del comune incorporato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

 

     Art. 3. (Rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune incorporante)

1. I rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune di Gordona a seguito dell'incorporazione del comune di Menarola sono regolati dalla Comunità montana della Valchiavenna, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

 

     Art. 4. (Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità montana della Valchiavenna in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili in euro 15.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

2. Alle spese di cui all' articolo 4, quantificabili in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme stanziate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29, come modificata dall'art. 3 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.