Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 caccia e tutela della fauna |
Data: | 18/09/2014 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 47 della l.r. 29/1994 ) |
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 4.4.44 - L.R. 18 settembre 2014, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
(B.U. 24 settembre 2014, n. 12)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 34 della
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 34 della
“4 ter. Nell’arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall’articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, della
Art. 2. (Modifica all’articolo 47 della
1. Il comma 4 dell’articolo 47 della
“4. E’ vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d’occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata.”.
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.