§ 4.4.44 - L.R. 18 settembre 2014, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:18/09/2014
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 47 della l.r. 29/1994 )
Art. 3.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 4.4.44 - L.R. 18 settembre 2014, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

(B.U. 24 settembre 2014, n. 12)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“4 ter. Nell’arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall’articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, della l. 157/1992 e dalle altre normative vigenti in materia.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 47 della l.r. 29/1994 )

1. Il comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. E’ vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d’occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata.”.

 

     Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.