Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 caccia e tutela della fauna |
Data: | 06/02/2015 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 39 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni) |
Art. 2. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 4.4.43 - L.R. 6 febbraio 2015, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
(B.U. 18 febbraio 2015, n. 5)
Art. 1. (Modifica all’articolo 39 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della
“1 bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l’attività venatoria è consentita esclusivamente con l’uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l’uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.”.
Art. 2. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.