§ 4.2.50 - L.R. 27 novembre 2014, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:27/11/2014
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 20 bis della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge [...]
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.2.50 - L.R. 27 novembre 2014, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

(B.U. 28 novembre 2014, n. 18)

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 20 bis della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))

1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 20 bis. (Misure di compensazione per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. Nelle more dell’aggiornamento dei canoni di locazione di cui alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 27 (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è istituito per l’anno 2014 un fondo destinato a compensare le A.R.T.E. della mancanza di remunerabilità o dei minori introiti derivanti dall’incidenza dei canoni dei nuclei familiari assegnatari inseriti nella fascia a) di cui all’articolo 5, comma 1, della l.r. 27/1996 e successive modificazioni e integrazioni ed alla parziale copertura dei costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sostenuti dalle stesse.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di assegnazione della misura di compensazione di cui al comma 1. ”.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, esercizio 2014:

- Riduzione di 2.000.000,00 euro dall’U.P.B. 18.108 “Fondo Perenti di parte corrente” e contestuale aumento del medesimo importo all’U.P.B. 7.105 “Edilizia Residenziale a favore di privati”.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.