Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.3 assistenza sociale |
Data: | 12/11/2014 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto della legge) |
Art. 2. (Aziende pubbliche di servizi alla persona) |
Art. 3. (Statuto) |
Art. 4. (Organi) |
Art. 5. (Consiglio di amministrazione) |
Art. 6. (Presidente) |
Art. 7. (Revisore unico) |
Art. 8. (Assemblea) |
Art. 9. (Direttore) |
Art. 10. (Bilancio e contabilità) |
Art. 11. (Patrimonio) |
Art. 12. (Personale) |
Art. 13. (Vigilanza e controllo) |
Art. 14. (Piano di risanamento) |
Art. 15. (Fusione di Aziende) |
Art. 16. (Trasformazione di Azienda in Fondazione o Associazione di diritto privato) |
Art. 17. (Estinzione di Azienda) |
Art. 18. (Enti privatizzati) |
Art. 19. (Controllo sugli enti privatizzati) |
Art. 20. (Personale) |
Art. 21. (Fondazioni ex IPAB privatizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990) |
Art. 22. (Abrogazioni) |
Art. 22 bis. (Norma transitoria) |
§ 2.3.80 - L.R. 12 novembre 2014, n. 33.
Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(B.U. 14 novembre 2014, n. 16)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del
2. La presente legge detta, altresì, specifica disciplina per le fondazioni e le associazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale).
CAPO II
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 2. (Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate Aziende, hanno natura di ente pubblico senza fini di lucro, con autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. Alle Aziende si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. Nell’ambito della loro autonomia, le Aziende possono porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, le Aziende possono costituire società od istituire associazioni temporanee di scopo al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse delle Aziende.
4. Le Aziende si dotano di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.
5. Le Aziende costituiscono un coordinamento per la trattazione di temi di interesse comune; il coordinamento individua propri rappresentanti per la partecipazione ai tavoli della programmazione regionale o locale ai sensi del comma 6.
6. Le Aziende sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione nelle sedi e con gli strumenti individuati dalla normativa sanitaria e sociale.
7. I comuni singoli o associati possono avvalersi delle Aziende per l’erogazione di servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia, nel caso in cui:
a) esista una compartecipazione di risorse strumentali, umane e finanziarie;
b) sussistano i requisiti di esperienza e professionalità per la gestione di un servizio, con prevalente utilizzo di risorse umane e strumentali proprie dell’Ente.
Art. 3. (Statuto)
1. Lo Statuto delle Aziende deve contenere la denominazione e la sede dell’Azienda, l’indicazione dello scopo e del patrimonio, le modalità di gestione del patrimonio, la durata degli organi e del Direttore generale, le modalità di nomina, le rispettive competenze e il loro funzionamento, i casi di decadenza e di revoca, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione dell’Azienda.
2. Le modifiche allo Statuto delle Aziende sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4. (Organi)
1. Sono organi delle Aziende:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore unico;
d) l’Assemblea dei Soci, qualora statutariamente prevista, per le sole Aziende aventi origine da IPAB di natura associativa.
Art. 5. (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque consiglieri, scelti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell’Ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal
2. In attuazione della normativa statale vigente in materia, l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione e di Presidente è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.
3. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare, svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.
Art. 6. (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Azienda e assume le altre funzioni attribuite dallo Statuto.
2. Il Presidente è nominato secondo le previsioni dello Statuto.
Art. 7. (Revisore unico)
1. L’azione di controllo e verifica amministrativo contabile nelle Aziende è svolta da un Revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti al registro dei revisori legali.
2. Al Revisore unico spetta il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’Ente secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.
Art. 8. (Assemblea)
1. Per le sole Aziende aventi origine da IPAB di natura associativa, l’Assemblea dei Soci, qualora statutariamente prevista, è costituita ed esercita le funzioni stabilite dallo Statuto e ad essa in particolare spetta la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione o parte di essi.
Art. 9. (Direttore)
1. La direzione dell’Azienda è affidata ad un Direttore.
2. Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell’Azienda e risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione e della loro realizzazione.
3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, anche al di fuori della dotazione organica. Lo Statuto definisce i requisiti minimi per l’incarico di Direttore. Può essere incaricato della direzione dell’Azienda anche un dipendente dell’Azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione e non può comunque superare il 50 per cento della retribuzione dei Direttori generali della Regione. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Per motivi di contenimento della spesa, il Consiglio di amministrazione delle Aziende può deliberare con provvedimento motivato di avvalersi per la gestione dell’Azienda, e tramite convenzione, dell’attività a tempo parziale di Dirigente di altra Azienda.
Art. 10. (Bilancio e contabilità)
1. Le Aziende adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale. La gestione economico-patrimoniale delle Aziende s'informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Aziende approvano il bilancio di esercizio e lo inviano nei successivi quindici giorni alla Giunta regionale che ne prende atto. Per gravi necessità e su richiesta motivata, può essere concessa una proroga del termine per l’approvazione del bilancio entro e non oltre il 30 giugno. In caso di inadempimento nell’approvazione del bilancio nei termini indicati, previa diffida ad adempiere, la Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario ad acta.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stabilire indirizzi e criteri uniformi in materia di contabilità delle Aziende volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio, nonché definire la documentazione da inviare per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sui bilanci.
4. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le Aziende possono prevedere forme di collaborazione con altre Aziende e altri soggetti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona per la gestione di servizi e funzioni comuni. L’individuazione dei soggetti privati gestori avviene mediante procedure ad evidenza pubblica.
5. Le Aziende possono aderire alle convenzioni stipulate dalla Regione quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2003, n.13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Le Aziende sono tenute ad utilizzare eventuali utili di esercizio per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo Statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni, la conservazione, la valorizzazione e il potenziamento del patrimonio.
Art. 11. (Patrimonio)
1. Il patrimonio delle Aziende è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Le Aziende provvedono annualmente all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili redatto all’atto della trasformazione o successivamente aggiornato e ad inviarlo alla Regione entro il 30 aprile.
3. I beni mobili ed immobili che le Aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell’articolo 828, comma 2, del Codice civile.
4. Il vincolo di indisponibilità grava:
a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
5. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.
6. Le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.
7. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione. L’autorizzazione è negata quando l’atto di trasferimento risulti pregiudizievole per le attività istituzionali dell’Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.
8. Nell’ambito di processi di riequilibrio strutturale e di risanamento, le Aziende possono costituire, previa approvazione di un piano di fattibilità idoneo a dimostrare l’equilibrio economico finanziario di cui all’articolo 10, comma 1, società per lo svolgimento delle proprie attività, nonché per la gestione, valorizzazione ed eventuale dismissione del patrimonio non strumentale alle attività istituzionali dell’Azienda.
Art. 12. (Personale)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica.
2. Fino all’istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui all’articolo 11 del
Art. 13. (Vigilanza e controllo)
1. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di esercizio e sugli esiti della gestione delle Aziende con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 e verifica, altresì, la qualità dei servizi erogati tramite le procedure di accreditamento previste della normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Aziende sono tenute a trasmettere annualmente alla Regione il proprio bilancio secondo le disposizioni dell’articolo 10 e una relazione sull’andamento della gestione e sulla situazione economico finanziaria dell’Azienda.
3. La Regione può chiedere informazioni e chiarimenti, nonché la trasmissione di ulteriore documentazione e può disporre verifiche ispettive presso le Aziende.
4. La Giunta regionale scioglie il Consiglio di amministrazione delle Aziende e nomina un Commissario straordinario, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) gravi violazioni di legge, di Regolamento o di Statuto;
b) gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’Azienda;
c) irregolare costituzione dell’organo di governo;
d) inadeguatezza dei servizi e delle prestazioni, previo accertamento ispettivo, a danno dell’utenza;
e) dissesto economico-patrimoniale.
5. La Giunta regionale può, altresì, sciogliere il Consiglio di amministrazione delle Aziende e nominare un Commissario straordinario in caso di gravi perdite ripetute per almeno tre esercizi. Ai sensi della presente disposizione per gravi perdite si intende l’incidenza percentuale del risultato negativo di esercizio sul patrimonio netto dell’Azienda superiore al 10 per cento per tre esercizi consecutivi.
6. Il Comune competente alla nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione svolge la funzione di monitoraggio dei servizi e delle attività, esercitata in forma singola o associata tenuto conto della fruizione dei servizi e del bacino di utenza.
Art. 14. (Piano di risanamento)
1. Qualora dai documenti di bilancio emergano perdite di esercizio di natura strutturale, l’Azienda, su richiesta della Regione o di propria iniziativa, formula un piano di risanamento pluriennale che consenta il progressivo ripristino delle condizioni economiche e finanziarie per la prosecuzione dell’attività in condizioni di pareggio. Il piano è trasmesso alla Regione che ne prende atto, entro sessanta giorni dal ricevimento, con deliberazione della Giunta regionale nella quale sono definite, altresì, le modalità per il monitoraggio dell’attuazione del piano stesso.
2. Gli eventuali scostamenti dei risultati di bilancio rispetto agli obiettivi del piano di risanamento presentato devono essere adeguatamente motivati.
3. Ai fini del risanamento l’Azienda può proporre alla Regione la fusione con altra Azienda ai sensi dell’articolo 15. In tal caso le Aziende interessate presentano un unico piano di risanamento.
Art. 15. (Fusione di Aziende)
1. La fusione tra Aziende può avvenire per incorporazione o mediante costituzione di una nuova Azienda.
2. Il progetto di fusione è deliberato dagli organi di amministrazione delle Aziende interessate, insieme alla proposta di nuovo Statuto e riporta in allegato la seguente documentazione:
a) deliberazione dell’organo amministrativo di fusione e adozione del nuovo Statuto risultante dalla fusione delle Aziende;
b) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare di ogni Azienda con relativa perizia asseverata;
c) delibera ricognitiva dei rapporti giuridici pendenti di ogni Azienda;
d) relazione illustrativa delle motivazioni della fusione;
e) bilanci degli ultimi due esercizi finanziari di ogni Azienda corredati dalla prescritta documentazione.
3. Il nuovo Statuto deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali stabilite dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi.
4. Il progetto di fusione è trasmesso alla Regione che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Il progetto di fusione è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende interessate.
5. Decorsi trenta giorni dall’ultima pubblicazione, la fusione è disposta con provvedimento della Giunta regionale a seguito di istanza dei legali rappresentanti delle Aziende interessate, entro il termine di novanta giorni decorrente dal ricevimento dell’ultima istanza. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva lo Statuto dell’Azienda derivante dalla fusione o dell’Azienda incorporante. Il provvedimento di fusione e lo Statuto sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Art. 16. (Trasformazione di Azienda in Fondazione o Associazione di diritto privato)
1. Le Aziende possono trasformarsi in fondazioni o associazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie mediante deliberazione dell’organo di amministrazione e conseguente approvazione del nuovo Statuto adeguato alla natura privata, nella forma di atto pubblico. L’adeguamento dello Statuto può prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.
2. Le Aziende che intendono trasformarsi ai sensi del comma 1 presentano istanza alla Giunta regionale per l’avvio del procedimento di riconoscimento di personalità giuridica privata secondo le procedure previste dalla
3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle Aziende che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del
4. Le fondazioni o associazioni derivanti dalla trasformazione delle Aziende subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle medesime.
Art. 17. (Estinzione di Azienda)
1. Le Aziende i cui scopi sono esauriti o divenuti impossibili o che si trovano nell’impossibilità della loro attuazione per insufficienza delle risorse necessarie sono soggette ad estinzione da parte della Giunta regionale su iniziativa degli organi statutari dell’Azienda o d’ufficio.
2. La Giunta regionale, accertata la sussistenza delle condizioni, dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell’Azienda nominando contestualmente un Commissario liquidatore. Chiusa la liquidazione, il Commissario trasmette gli atti alla Giunta regionale che dispone l’estinzione dell’Azienda e la devoluzione del patrimonio residuo. I provvedimenti di soppressione e messa in liquidazione e il successivo provvedimento di estinzione e devoluzione del patrimonio sono assunti nel termine di novanta giorni dall’ avvio del relativo procedimento.
3. Il patrimonio che residua dalla liquidazione è devoluto al Comune in cui l’Azienda ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
CAPO III
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
Art. 18. (Enti privatizzati)
1. Le istituzioni che, ai sensi del
2. Le fondazioni e le associazioni di cui al comma 1 che svolgono attività assistenziali o sociali sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione regionale e locale individuando, a livello regionale, loro organismi rappresentativi.
3. Il patrimonio degli enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all’atto della trasformazione e da successive implementazioni. Nell’inventario dei beni devono essere indicati separatamente gli immobili e i beni di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali dalle tavole di fondazione, dallo Statuto o comunque acquisiti a qualunque titolo con tale destinazione. Lo Statuto deve individuare maggioranze qualificate per l’adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni con contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
Art. 19. (Controllo sugli enti privatizzati)
1. La Regione in qualità di autorità governativa competente esercita il controllo e la vigilanza sulle fondazioni privatizzate ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
2. Le fondazioni privatizzate iscritte nel registro delle persone giuridiche della Regione Liguria sono tenute a comunicare alla Regione per la preventiva autorizzazione gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata. L’autorizzazione è negata quando l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.
Art. 20. (Personale)
1. Ai dipendenti delle ex IPAB e delle Aziende che si sono trasformate in associazioni o fondazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del
Art. 21. (Fondazioni ex IPAB privatizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990)
1. Alle fondazioni ex IPAB riconosciute di natura giuridica privata ai sensi del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 si applicano le disposizioni del presente Capo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22. (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 24 maggio 2006, n.12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari);
b) l’articolo 84 della
c) gli articoli 5 e 6 della
d) la
e) l’articolo 15 della
f) l’articolo 11 della
g) l’articolo 15 della
h) l’articolo 10 della
i) il
j) il
Art. 22 bis. (Norma transitoria) [1]
1. Le norme sulla composizione degli organi hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge. Agli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti norme sulla composizione dei medesimi.
[1] Articolo aggiunto dall'art. 30 della