Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 28/10/2015 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2014) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2014 ed inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 5/2014) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2014) |
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 5/2014) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 5/2014) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 5/2014) |
Art. 8. (Disposizione finanziaria) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.174 - L.R. 28 ottobre 2015, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque) e successive modifiche".
(B.U. 29 ottobre 2015, n. 87)
Art. 1. (Modifiche agli articoli 1 e 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 7 dell’articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) al comma 1 la parola: “quinquennale” è sostituita dalla seguente: “biennale”;
b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
“c bis) la qualità ambientale e sanitaria delle risorse.”;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. Gli organi competenti procederanno al censimento dei pozzi privati ed alla verifica delle concessioni di sfruttamento.”;
d) l’ultimo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente:
“In tali casi non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) al comma 2 dopo le parole: “paragrafo 2 del TFUE” sono inserite le seguenti: “e ha come obiettivo l’equilibrio economico-finanziario della gestione”;
b) all’ultimo periodo del comma 2 le parole: “e ha come obiettivo il pareggio di bilancio” sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 4 della
“Art. 4 bis. (Piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano)
1. La Regione, entro il 31 dicembre 2015, con propria deliberazione, sentita la commissione competente in materia di ambiente, approva il piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano, di seguito denominato piano di sicurezza.
2. Il piano di sicurezza è redatto da un gruppo di lavoro costituito dai seguenti soggetti: le autorità d'ambito, i gestori del servizio idrico integrato, le autorità sanitarie locali competenti, l'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente e l'autorità del distretto idrogeologico competente, se costituita.
3. Il piano di sicurezza contiene:
a) la descrizione dettagliata delle fonti di approvvigionamento e quella qualitativa e quantitativa delle fonti di pressioni antropica che insistono nelle aree circostanti e a monte, considerando tutto il bacino idrogeologico rispetto ad eventuali punti di captazione superficiali o in sub-alveo;
b) l'analisi dello stato di salute della popolazione e delle principali implicazioni relative al rapporto tra la disponibilità della risorsa, la sua qualità e la salute nel contesto territoriale considerato;
c) una descrizione puntuale dello stato chimico-fisico e microbiologico delle acque destinate al consumo umano, con allegati i risultati completi dei controlli interni ed esterni dei tre anni precedenti, nonché una valutazione dei possibili effetti sinergici o sommatori delle varie sostanze o gruppi di sostanze presenti o potenzialmente presenti;
d) i punti e le modalità di trattamento, comprese le opere per la potabilizzazione e le relative categorie di classificazione dei corsi d'acqua superficiali ai fini dell'utilizzo idropotabile;
e) la risorsa disponibile pro capite alla captazione e quella alla distribuzione, con un esame delle principali criticità per quanto riguarda l'approvvigionamento, dal punto di vista sia temporale che spaziale;
f) la descrizione delle modalità di disinfezione utilizzate e i programmi per la progressiva riduzione della concentrazione degli eventuali residui dei trattamenti;
g) le misure adottate o da adottare volte alla tutela delle acque destinate al
consumo umano, alla prevenzione dell’inquinamento e alla gestione dei rischi e delle emergenze, anche con riferimento alla disponibilità della risorsa stessa;
h) la descrizione dei programmi di monitoraggio delle acque prima del prelievo e delle attività dei controlli interni ed esterni;
i) le strategie di adattamento e di mitigazione dei rischi connessi al cambiamento climatico per quanto attiene la disponibilità e la qualità della risorsa, anche ai fini della sicurezza sanitaria;
l) le forme di comunicazione, informazione, partecipazione, educazione e trasparenza della popolazione rispetto alla qualità delle acque disponibili e distribuite nonché ai comportamenti da seguire in caso di emergenza idrica.”.
Art. 4. (Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono soppressi;
b) al comma 3 le parole: “, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2,” sono soppresse;
c) alla lettera a) del comma 5 le parole: “determinazione e la revisione delle tariffe” sono sostituite dalle seguenti: “predisposizione delle tariffe”;
d) la lettera d) del comma 5 è abrogata.
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 5 bis nella
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. (Banca dati sulla gestione delle risorse idriche)
1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita presso la Giunta regionale un’apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Autorità di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, su richiesta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, trasmettono in particolare:
a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;
c) le tariffe applicate all’utenza;
d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell’adempimento di obblighi statali o europei.
3. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi su un modello approvato dalla Giunta regionale.
4. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati, da parte dei Consigli di bacino e dei gestori del servizio idrico integrato, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 200,00 euro a 1.000,00 euro.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 30.000 euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel programma 08 “Statistica e sistemi informativi” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.
Art. 6. (Modifica all’articolo 6 della
1. All’articolo 6, comma 1, della
Art. 7. (Modifica all’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 8. (Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.