§ 3.6.58 - Regolamento 24 novembre 2015, n. 2170.
Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:24/11/2015
Numero:2170


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.6.58 - Regolamento 24 novembre 2015, n. 2170.

Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(G.U.U.E. 25 novembre 2015, n. L 307)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3). È opportuno che l'accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico con un valore che raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è permettere alle autorità aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie previste dalla summenzionata direttiva per gli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate al fine di garantire che corrispondano ai controvalori in euro, arrotondati al migliaio più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.

(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2014/24/UE che non sono contemplate nell'accordo. La direttiva 2014/24/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4) Poiché il calcolo delle soglie rivedute va effettuato sulla base di un valore medio dell'euro per un determinato periodo che termina il 31 agosto e le soglie rivedute devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre, all'atto dell'adozione del presente regolamento dovrebbe essere applicata la procedura d'urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

1) il testo dell'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

b) alla lettera b), l'importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;

c) alla lettera c), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;

2) l'articolo 13, primo comma, è così modificato:

a) alla lettera a), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

b) alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR».

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(2) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3) L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.