§ 1.2.67 - L.R. 12 settembre 2014, n. 19.
Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:12/09/2014
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1, l.r. 1/2005)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 4, l.r. 1/2005)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.67 - L.R. 12 settembre 2014, n. 19.

Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

(B.U. 12 settembre 2014, n. 43)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1, l.r. 1/2005) [1]

1. All’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;

b) al comma 2 quater viene aggiunto il seguente periodo: «Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l’Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.».

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 4, l.r. 1/2005)

1. All’articolo 4 della l.r. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole da «Ai sei seggi» fino a «7 febbraio 2005 n. 1,» sono sostituite dalle seguenti parole «Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario»;

b) alla lettera e) del comma 1, primo e secondo periodo, della l.r. 1/2005 le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole: «55 per cento»;

c) alla fine del terzo periodo della lettera e) del comma 1 vengono aggiunti i seguenti periodi: «Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.»;

d) la lettera f) del comma 1 è abrogata.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2016, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, per la parte in cui elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della L.C. 22 novembre 1999, n. 1, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.