Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 27/10/2015 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed oggetto. |
Art. 2. Modifica articolo 74 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5. |
Art. 3. Modifica articolo 75 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5. |
Art. 4. Disposizioni in materia di assistenza tecnica. |
Art. 5. Disposizioni finanziarie. |
§ 6.2.273 - L.R. 27 ottobre 2015, n. 48.
Disposizioni di modifica degli articoli 74 e 75 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.
(B.U. 1 novembre 2015, n. 45)
Art. 1. Finalità ed oggetto.
1. La presente legge è finalizzata a modificare gli articoli 74 "Disposizioni in materia di Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici" e 75 "Disposizioni in materia di informazione e comunicazione della
2. La presente legge è finalizzata, altresì, a prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla determinazione dirigenziale n. 7402.2010/D.01278 e già prorogati con determinazione dirigenziale n. 7402.2013/D.00048, aventi ad oggetto il supporto specialistico all'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata per le attività di controllo di primo livello di cui all'articolo 60, lettera b), del
Art. 2. Modifica articolo 74 della
Il testo dell'articolo 74 della
"Art. 74
1. Nelle more dell'espletamento della procedura di selezione attivata con D.D. n. 11A2.2014/D.00391 del 21 ottobre 2014, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 43 del 7 novembre 2014, per il reclutamento degli esperti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui all'articolo 12 della
2. Il differimento di cui al comma 1 è disposto alle stesse condizioni stabilite dalla D.D. n. 12A2.2015/D.00295 del 9 aprile 2015."
Art. 3. Modifica articolo 75 della
Il testo dell'articolo 75 della
"Art. 75
1. Nelle more del completamento della procedura di selezione attivata con
2. Il differimento di cui al comma 1 è disposto alle stesse condizioni di cui alla
Art. 4. Disposizioni in materia di assistenza tecnica.
1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2015 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto il supporto specialistico all'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata per le attività di controllo di primo livello di cui all'articolo 60, lettera b), del
Art. 5. Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, stimati rispettivamente in euro 20.000,00 ed euro 14.200,00, si fa fronte con le risorse dell'Asse VIII "Governane ed Assistenza Tecnica" del PO FESR Basilicata 2007/2013 a valere sulla Missione 01 Programma 11.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge dovranno essere sostenuti entro e non oltre il periodo di Ammissibilità per le operazioni ammesse a finanziamento sulle risorse del PO FESR Basilicata 2007/2013 di cui all'articolo 56 del
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, stimati in euro 40.500,00, si fa fronte con le risorse dell'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del PO FSE Basilicata 2014-2020, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2.B.6.1 dello stesso, a valere sulla Missione 15 Programma 01.