§ 3.2.67 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 50.
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:29/12/2014
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'art. 30 della L.R. 3/2014)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.67 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo).

(B.U. 30 dicembre 2014, n. 147 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche all'art. 30 della L.R. 3/2014)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano pregiudicato né possano pregiudicare l'assetto idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformità alla presente legge, al regolamento di cui all'articolo 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L'autorizzazione a sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti.".

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.