Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.17 veicoli |
Data: | 12/03/2015 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all'articolo 7-bis del decreto 17 maggio 1995, n. 317 |
§ 93.17.423 - D.M. 12 marzo 2015, n. 46.
Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.
(G.U. 22 aprile 2015, n. 93)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 123, comma 7, del
Visto il
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'attività delle autoscuole, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE» ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c);
Ritenuto di dover adeguare la disciplina in materia di parco veicolare delle autoscuole alle nuove disposizioni in materia di cui al predetto allegato II, lettera B, del
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 dicembre 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 7-bis del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 7-bis del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del
b) al comma 4, le parole «e quelli di cui al comma 3, lettera a)» sono sostituite da: «, B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del
c) al comma 5, le parole «di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite da: «utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E»;
d) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I veicoli in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i centri di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo consorzio nell'ambito della stessa provincia.».
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1224