Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.6 procedimento amministrativo |
Data: | 21/01/2015 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1 . Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi |
Art. 2 . Abrogazioni |
§ 80.6.201 - D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24.
Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
(G.U. 9 marzo 2015, n. 56)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della
Visto il
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini, non superiori a novanta giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 664 del 2014, espresso nell'Adunanza del 17 aprile 2014;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
1. I termini non superiori a novanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 2. Abrogazioni
1. Sono abrogate, per quanto di ragione, le tabelle allegate al
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 737