Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 04/07/2015 |
Numero: | 92 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 |
Art. 3. Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 56.6.389 - D.L. 4 luglio 2015, n. 92. [1]
Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonchè per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
(G.U. 4 luglio 2015, n. 153)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che assicurino la coerenza e l'uniforme applicazione delle definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti, al fine di uniformare la disciplina nazionale con quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/UE, con particolare riferimento alle attività che costituiscono l'iter tecnico-amministrativo di produzione e gestione dei rifiuti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una disciplina transitoria volta a consentire che le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale a seguito dell'entrata in vigore del
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che assicurino la prosecuzione, per un periodo determinato, dell'attività produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale interessati da un provvedimento giudiziario di sequestro dei beni;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire che le misure, anche di carattere provvisorio volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dei medesimi stabilimenti, siano adempiute secondo condizioni e prescrizioni contenute in un apposito piano, a salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche al
[1. All'articolo 183, comma 1, del
a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono aggiunte le parole: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";
b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" è aggiunta la seguente: "preliminare alla raccolta";
c) alla lettera bb), la parola: "effettuato" è sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".]
Art. 2. Modifiche all'articolo 29 del
[1. All'articolo 29, del
"3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".]
Art. 3. Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario [4]
[1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonchè delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del
2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.
3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.]
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 3 settembre 2015, n. 204).
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della