§ 41.7.346 - D.Lgs. 19 giugno 2000, n. 208.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta recante modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, concernenti l'Istituto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:19/06/2000
Numero:208


Sommario
Art. 1 . Sostituzione dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196


§ 41.7.346 - D.Lgs. 19 giugno 2000, n. 208.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta recante modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, concernenti l'Istituto regionale di ricerca educativa.

(G.U. 27 luglio 2000, n. 174)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

     Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 5 aprile 2000;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

     Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196

     1. L'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è sostituito dal seguente: "Art. 33. - 1. La regione istituisce con legge l'Istituto regionale di ricerca educativa (IRRE), con funzioni di supporto alle istituzioni ed all'amministrazione scolastica nei settori della ricerca educativa, della ricerca sulla formazione del personale della scuola, della documentazione didattico-pedagogica e dell'innovazione degli ordinamenti scolastici. 2. Le competenze amministrative in materia di iniziative finalizzate ad innovazioni riguardanti gli ordinamenti scolastici sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione a seconda che si tratti di iniziative da realizzare nelle scuole della regione sulla base di programmi statali o regionali".