§ 4.3.20 - L.R. 3 aprile 2015, n. 44.
Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 cave torbiere e miniere
Data:03/04/2015
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica


§ 4.3.20 - L.R. 3 aprile 2015, n. 44.

Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica.

(B.U. 10 aprile 2015, n. 20)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, lettera n), dello Statuto;

 

Visto il regio decreto 20 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);

 

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La Toscana è l’unica Regione in Italia in cui viene svolta attività di produzione di energia elettrica da fonte geotermica;

 

2. Le centrali geotermoelettriche presenti in Toscana producono un quantitativo di anidride carbonica (CO2) pari a 1.827.101 tonnellate annue, che viene rilasciata in atmosfera previo trattamento di abbattimento mercurio e idrogeno solforato (AMIS), ma che potrebbe essere utilmente recuperata per le stesse finalità di utilizzo previste per la CO2 estratta dal sottosuolo tramite perforazione di pozzi, contribuendo ad abbassarne il livello in atmosfera;

 

3. Poiché i soggetti interessati allo sfruttamento di CO2 possono recuperarla gratuitamente da Enel Green Power, ad oggi unico titolare delle concessioni geotermoelettriche, e non risulta preclusa la possibilità di recuperare CO2 anche dalle emissioni di altre attività economiche, l’iniziativa privata volta allo sfruttamento di tale risorsa non risulta preclusa;

 

4. L'obiettivo comunitario del 20 per cento di riduzione entro il 2020 delle emissioni CO2, unito agli obiettivi del Protocollo di Kyoto, rende l’estrazione di CO2 dal sottosuolo, assieme agli impatti ambientali che produce, contrastante con le politiche di lotta ai cambiamenti climatici che la Regione Toscana intende perseguire;

 

5. Gli impianti di recupero, in quanto collocati in aree già interessate da impiantistica industriale, presentano un minor impatto dal punto di vista territoriale e paesaggistico rispetto a quelli connessi alla realizzazione di nuovi pozzi, che potrebbero non essere ubicati in aree con tali caratteristiche;

 

6. Dato l’interesse pubblico ad evitare la perforazione di nuovi pozzi privilegiando metodiche che, in ossequio al principio di sviluppo sostenibile, risultino meno impattanti per l’ambiente e per il territorio e consentano l’utilizzo razionale delle risorse naturali, è necessario, fino al completo recupero della CO2 prodotta dalle centrali geotermoelettriche, vietare il rilascio di permessi di ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO2 con estrazione del gas dal sottosuolo, nonché l’emanazione di atti agli stessi preordinati; ciò fatta salva la possibilità di rinnovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge;

 

7. Al fine di massimizzare il recupero di CO2, è necessario prevedere che i titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO2, prevedano l’obbligo del titolare di cessione gratuita della stessa CO2 a coloro che intendano recuperarla;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica

1. Salvo quanto previsto al comma 2, fino al completo recupero dell’anidride carbonica (CO2) prodotta dalle centrali geotermoelettriche presenti in Toscana, è vietato il rilascio di permessi di ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO2 con estrazione del gas dal sottosuolo, nonché l’emanazione di atti agli stessi preordinati.

2. È consentito il rinnovo delle concessioni per la coltivazione mineraria di CO2 con estrazione del gas dal sottosuolo già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO2 prevedono l’obbligo del titolare di cederla gratuitamente a coloro che intendono recuperarla. A tali soggetti competono i successivi processi di depurazione necessari per l’utilizzo a cui la stessa CO2 è destinata.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della stessa.