§ 3.5.147 - L.R. 3 aprile 2015, n. 42.
Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:03/04/2015
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità
Art. 2.  Comitato di indirizzo
Art. 3.  Rete degli osservatori regionali della legalità
Art. 3.1  Conferenza annuale
Art. 3 bis.  Clausola valutativa


§ 3.5.147 - L.R. 3 aprile 2015, n. 42.

Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità.

(B.U. 10 aprile 2015, n. 20)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, dello Statuto;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 3 dicembre 2014, n. 279 (In merito all’istituzione di un Osservatorio regionale permanente sulla legalità, con particolare riferimento alle attività della criminalità organizzata in Toscana);

 

Considerato quanto segue:

1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento, ha colto l’occasione per ribadire che la lotta alla mafia, anche attraverso l’affermazione e la diffusione di un forte senso di legalità, è una priorità assoluta, definendo la criminalità organizzata, vecchia e nuova, “cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone gioghi e sopraffazioni, calpesta diritti”, e che presenta un’allarmante diffusione anche in aree geografiche storicamente immuni;

2. La diffusione della cultura della legalità come strumento istituzionale, politico e culturale di contrasto alla criminalità organizzata rappresenta la migliore applicazione dei valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza, della solidarietà e dei principi di democrazia e Stato di diritto, ponendo la persona al centro dell’attività istituzionale e sociale e contribuendo a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

3. L’intera comunità regionale e tutte le istituzioni, nonché i corpi sociali, sono chiamati a svolgere la propria parte in una sfida che riguarda tutti, in maniera trasversale a tutti i settori di attività;

4. Il Consiglio regionale con la risoluzione 279/2014, approvata con voto unanime, si è impegnato a costituire un Osservatorio regionale permanente sulle attività della criminalità organizzata in Toscana;

5. L’istituzione di un Osservatorio regionale della legalità in Toscana ha lo scopo di raccogliere informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; sulla base anche di tali informazioni l’Osservatorio può avanzare proposte di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto del fenomeno mafioso nonché di ogni forma di criminalità organizzata;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità

1. È istituito presso il Consiglio regionale l’Osservatorio regionale della legalità, di seguito definito Osservatorio, al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi convergenti.

2. Rientrano tra gli ulteriori compiti dell’Osservatorio:

a) la raccolta di informazioni funzionali a verificare il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;

b) promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l’attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

c) analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell’usura, dell’estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;

d) elaborare linee guida e buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata, da condividere con le regioni e con gli enti locali;

e) raccogliere le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori;

f) organizzare seminari tematici e iniziative di carattere culturale con le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale;

g) promuovere iniziative rivolte agli studenti ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per contribuire all’educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici [1].

 

     Art. 2. Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio è istituito un comitato di indirizzo.

2. Il comitato d’indirizzo svolge le funzioni di cui all’articolo 1, funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione della propria attività. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) [2].

3. Il comitato d’indirizzo è nominato dal Consiglio regionale.

4. Il comitato d’indirizzo è composto da:

a) il presidente, individuato tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo sociale o nei settori della prevenzione del crimine, della promozione della legalità, del contrasto ai fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, alla cui nomina, nel caso sia individuato nell’ambito di una amministrazione dello Stato, si provvede previa intesa con l’amministrazione di appartenenza [3];

b) il Presidente del Consiglio regionale;

c) tre consiglieri, uno dei quali espressione dei gruppi consiliari di minoranza;

d) un rappresentante della Giunta regionale;

e) quattro rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e uno dall’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);

f) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, richiesti alle principali e più rappresentative, per territorialità e numero degli iscritti, associazioni antimafia toscane;

g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;

i) un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell’Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana;

l) un rappresentante delle istituzioni scolastiche designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l’ente di appartenenza;

m) un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale regionale, previa intesa con la stessa;

n) un rappresentante, previo accordo, per ogni corpo appartenente alle forze dell’ordine italiane [4].

5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo rappresentanti delle prefetture – uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali, della Corte d’appello e delle procure della Repubblica aventi sede o competenza territoriale in Toscana.

6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

7. Il comitato di indirizzo è regolarmente costituito e può operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza almeno di tutti i membri di cui al comma 4, lettere a, b), c), d) ed e) [5].

8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo è a titolo gratuito.

9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo è assicurato dal Consiglio regionale.

10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalità del suo funzionamento.

 

     Art. 3. Rete degli osservatori regionali della legalità

1. L’Osservatorio, per dare maggiore impulso ed efficacia alla propria azione, può promuovere presso gli enti locali l’istituzione di osservatori della legalità, ove non già istituiti, e la costituzione di una rete tra gli stessi.

 

     Art. 3.1 Conferenza annuale [6]

1. L’Osservatorio, d’intesa con il Consiglio regionale, organizza annualmente una conferenza quale momento pubblico di confronto e dibattito sulle attività perseguite.

2. L’Osservatorio presenta durante la conferenza annuale un rapporto sull’attività svolta.

3. La partecipazione alla conferenza annuale è aperta al pubblico.

 

     Art. 3 bis. Clausola valutativa [7]

1. Il comitato di indirizzo dell’Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

a) l’attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l’avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 2, comma 2;

b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quando stabilito all’articolo 3, comma 1;

c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2021, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[3] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 giugno 2021, n. 20.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 giugno 2021, n. 20.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 giugno 2021, n. 20.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2018, n. 30.