§ 1.3.31 - L.R. 3 aprile 2015, n. 43.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:03/04/2015
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 46/2013
Art. 2.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 46/2013
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 46/2013
Art. 4.  Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 46/2013
Art. 5.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 46/2013
Art. 6.  Modifiche all’articolo 18 della l.r. 46/2013
Art. 7.  Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 46/2013
Art. 8.  Modifiche della rubrica della sezione II del capo III
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 46/2013
Art. 10.  Modifiche all’articolo 22 della l.r. 46/2013
Art. 11.  Modifiche del preambolo della l.r. 46/2013


§ 1.3.31 - L.R. 3 aprile 2015, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

(B.U. 10 aprile 2015, n. 20)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 3, comma 4, l’articolo 4, comma 1, lettere e), f), m) e z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

 

Considerato quanto segue:

 

1. I primi mesi di applicazione della l.r. 46/2013 hanno evidenziato la necessità di alcuni interventi correttivi, finalizzati ad una semplificazione delle procedure e ad una migliore definizione delle tipologie di sostegno ai processi partecipativi locali;

 

2. Si ritiene necessario, in particolare, proporre un insieme di modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di sostegno ad un processo partecipativo locale, le quali, nel complesso, mirano a semplificare le procedure stesse e ad agevolare il ruolo degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori;

 

3. E’opportuno, altresì, modificare l’articolo 22 della l.r. 46/2013 in modo che la piattaforma messa a disposizione della Regione risponda allo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi in seguito alla chiusura di tali piattaforme.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 46/2013

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, potranno raccogliere le firme in forma telematica, se espressamente richiesto dall'Autorità, secondo specifiche modalità e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con la stessa Autorità. ”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 46/2013

1. La rubrica dell’articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituita dalla seguente: “ Procedure di ammissione ”.

2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituita dalla seguente:

“ e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto; ”.

3. Dopo la lettera f), del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 46/2013 è aggiunta la seguente:

“ f bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto. ”.

4. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:

“ 3. Le domande preliminari sono esaminate dall’Autorità in base all’ordine di presentazione. L’Autorità delibera sull’ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell’Autorità è effettuata con le seguenti cadenze:

a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;

b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;

c) entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre. ”.

5. I commi 4 e 5 dell’articolo 14 della l.r. 46/2013 sono abrogati.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 46/2013

1. L’articolo 15 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:

“ Art. 15. Valutazione dell’ammissibilità dei progetti

1. L’Autorità decide sull’ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della rilevanza dell’oggetto e delle motivazioni del processo partecipativo proposto;

b) valutazione dei costi del processo partecipativo, in relazione ai costi del progetto, dell’opera, dell’atto di governo del territorio o dell’intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;

c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;

d) valutazione delle prime ipotesi metodologiche contenute nel progetto;

e) valutazione dell’indicazione di massima dei costi.

2. L’Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie attivate, decide sull’ammissibilità dei progetti, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso.

3. I soggetti proponenti ricevuta comunicazione, entro la data stabilita dal comma 1, dell’avvenuta ammissibilità del progetto, presentano, entro trenta giorni, una domanda definitiva contenente la progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare:

a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

b) l’inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;

c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.

4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte dell’Autorità. ”.

 

     Art. 4. Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 46/2013

1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 46/2013 è aggiunto il seguente:

“ Art. 16 bis. Domande presentate dalle imprese

1. Le domande presentate nella categoria “domande presentate dalle imprese” possono essere presentate da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche, in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria “enti locali”.

2. Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica.

3. Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.

4. Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:

a) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;

b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l’incidenza sul valore totale dei costi previsti per il processo. ”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 46/2013

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 46/20123 è sostituita dalla seguente:

“ c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali o in collaborazione tra uno o più enti locali ed organizzazioni di altra natura. ”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 46/2013

1. L’articolo 18 della l.r. 46/20123 è sostituito dal seguente:

“ Art. 18. Ammissione definitiva

1. L’Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda definitiva e ha facoltà di:

a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;

b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;

c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;

d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste;

e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista dei progetti finanziati a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con autorizzazione all’uso del logotipo dell’Autorità medesima.

2. L’Autorità, valutati i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico presentato nella domanda definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare approvata.
3. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l’Autorità acquisisce la disponibilità dell'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento.

4. Qualora l’amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 3, l’Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l’accoglimento della domanda, ovvero l’impossibilità di avviare un percorso partecipativo condiviso con l’ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo.

5. L’Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio. ”.

 

     Art. 7. Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 46/2013

1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 46/2013 è aggiunto il seguente:

“ Art. 18 bis. Modalità di sostegno dei progetti ammessi

1. Il sostegno dei progetti ammessi dall’Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:

a) sostegno finanziario;

b) supporto metodologico;

c) patrocinio o supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Il sostegno ai progetti ammessi è:

a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;

b) subordinato alla presentazione:

1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;

2) della documentazione analitica dei costi; la relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.

c) sospeso, sino all’avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;

d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

3. La consegna all’Autorità della relazione intermedia del processo partecipativo costituisce condizione ineludibile per il pagamento della seconda rata di finanziamento del processo.

4. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.

5. La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini annulla il dovere di pagamento dell’ultima rata del finanziamento da parte dell’Autorità e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi.

6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell’Autorità e la successiva nomina, la struttura del Consiglio regionale di supporto dell’Autorità effettua le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l’ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo. ”.

 

     Art. 8. Modifiche della rubrica della sezione II del capo III

1. Alla fine della rubrica della sezione II del capo III della l.r. 46/2013 sono aggiunte le parole: “ e universitarie ”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 46/2013

1. L’articolo 19 della l.r. 46/20123 è sostituito dal seguente:

“ Art. 19. Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie

1. Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere all’Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.

2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° aprile – 31 maggio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l’intero corso di tale anno scolastico.

3. L’Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.

4. Gli istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona giuridica possono presentare i loro progetti durante l’intero arco dell’anno, e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici. ”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 46/2013

1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:

“ 2. A tal fine, la Regione:

a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano co-finanziati o meno dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;

b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche. ”.

 

     Art. 11. Modifiche del preambolo della l.r. 46/2013

1. Dopo il punto 9 del preambolo della l.r. 46/2013 è inserito il seguente:

“ 9 bis. La piattaforma informatica per la partecipazione di cui all’articolo 22 ha lo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi a seguito di una chiusura di tali piattaforme; ”.