§ 1.2.113 - L.R. 23 dicembre 2014, n. 81.
Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:23/12/2014
Numero:81


Sommario
Art. 1 . Modifiche all’articolo 2 della l.r. 76/2009


§ 1.2.113 - L.R. 23 dicembre 2014, n. 81.

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità).

(B.U. 30 dicembre 2014, n. 64)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera f), e l’articolo 55 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

 

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);

 

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene opportuno intervenire sulla l.r. 76/2009, istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità, per modificare la disposizione relativa alla durata in carica dell’organismo, al fine di allinearne la scadenza alla previsione generale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ai sensi del quale: “gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale”;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 76/2009

1. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:

“ 6. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l’ha nominata ”.