Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 edilizia |
Data: | 13/04/2015 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3) |
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.3.67 - L.R. 13 aprile 2015, n. 6.
Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).
(B.U. 16 aprile 2015, n. 15)
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 22 bis nella
1. Dopo l'articolo 22 della
"Art. 22 bis. (Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione)
1. Gli interventi di autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale, nonché al miglioramento della qualità dell'abitare.
2. Gli enti proprietari o gestori predispongono l'elenco degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili per renderlo prontamente disponibile per l'assegnazione, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.
3. Gli alloggi di cui al comma 2 sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria a condizione che l'assegnatario, in accordo con l'ente proprietario o gestore, si impegni a realizzare in autorecupero gli interventi di cui al comma 6 indispensabili per rendere l'alloggio prontamente disponibile per l'assegnazione.
4. Gli alloggi individuati ai sensi del comma 2 sono proposti per l'assegnazione ad uno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria per essere oggetto di autorecupero. Decorsi quaranta giorni senza che sia stato individuato l'assegnatario, i lavori sono realizzati dall'ente proprietario o gestore nell'ambito dei programmi di manutenzione del patrimonio edilizio.
5. Gli interventi di auto recupero di cui al comma 6 possono riguardare anche gli alloggi regolarmente occupati ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi. Gli enti proprietari o gestori individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.
6. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli di manutenzione ordinaria definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del
7. I costi sostenuti dall'assegnatario per la realizzazione dei lavori sono documentati tramite la presentazione di fatture fiscali emesse ai sensi di legge.
8. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, l'assegnatario trasmette all'ente proprietario o gestore la documentazione attestante i costi sostenuti e la dichiarazione di conformità, qualora prevista dalla normativa vigente per l'intervento effettuato. L'ente proprietario o gestore controlla che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, nei tempi previsti e che i costi documentati siano congruenti con quelli stimati. A seguito del controllo sono riconosciuti all'assegnatario i costi sostenuti sia mediante detrazioni sul canone di locazione sia attraverso la restituzione dell'importo anticipato, fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo.".
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.