§ 5.3.67 - L.R. 13 aprile 2015, n. 6.
Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:13/04/2015
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.3.67 - L.R. 13 aprile 2015, n. 6.

Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

(B.U. 16 aprile 2015, n. 15)

 

     Art. 1. (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è inserito il seguente:

"Art. 22 bis. (Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione)

1. Gli interventi di autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale, nonché al miglioramento della qualità dell'abitare.

2. Gli enti proprietari o gestori predispongono l'elenco degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili per renderlo prontamente disponibile per l'assegnazione, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.

3. Gli alloggi di cui al comma 2 sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria a condizione che l'assegnatario, in accordo con l'ente proprietario o gestore, si impegni a realizzare in autorecupero gli interventi di cui al comma 6 indispensabili per rendere l'alloggio prontamente disponibile per l'assegnazione.

4. Gli alloggi individuati ai sensi del comma 2 sono proposti per l'assegnazione ad uno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria per essere oggetto di autorecupero. Decorsi quaranta giorni senza che sia stato individuato l'assegnatario, i lavori sono realizzati dall'ente proprietario o gestore nell'ambito dei programmi di manutenzione del patrimonio edilizio.

5. Gli interventi di auto recupero di cui al comma 6 possono riguardare anche gli alloggi regolarmente occupati ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi. Gli enti proprietari o gestori individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.

6. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli di manutenzione ordinaria definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quelli che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001, rientrano nell'attività edilizia libera. Se sono realizzati modesti interventi per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nell'alloggio, qualora previsto dalla normativa vigente in materia, deve essere acquisita la dichiarazione di conformità rilasciata da imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Sono inoltre ammissibili le opere interne finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. L'ammontare complessivo del costo riconoscibile non può essere superiore a euro 7.000,00, compresi gli oneri fiscali e ogni altra voce di spesa.

7. I costi sostenuti dall'assegnatario per la realizzazione dei lavori sono documentati tramite la presentazione di fatture fiscali emesse ai sensi di legge.

8. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, l'assegnatario trasmette all'ente proprietario o gestore la documentazione attestante i costi sostenuti e la dichiarazione di conformità, qualora prevista dalla normativa vigente per l'intervento effettuato. L'ente proprietario o gestore controlla che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, nei tempi previsti e che i costi documentati siano congruenti con quelli stimati. A seguito del controllo sono riconosciuti all'assegnatario i costi sostenuti sia mediante detrazioni sul canone di locazione sia attraverso la restituzione dell'importo anticipato, fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo.".

 

          Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.