§ 3.3.111 - L.R. 13 aprile 2015, n. 7.
Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:13/04/2015
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Oggetto)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Monitoraggio e verifica dei progetti)
Art. 5.  (Albo regionale)
Art. 6.  (Programma annuale)
Art. 7.  (Valorizzazione dell’attività di servizio civile)
Art. 8.  (Progetti di servizio civile regionale)
Art. 9.  (Informazione e promozione)
Art. 10.  (Clausola valutativa)
Art. 11.  (Norma finanziaria)


§ 3.3.111 - L.R. 13 aprile 2015, n. 7.

Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

(B.U. 16 aprile 2015, n. 15)

 

     Art. 1. (Principi e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 4 comma 2, 11, 52 e 117 della Costituzione e dall’articolo 4 dello Statuto, in attuazione della legislazione statale vigente ed in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione europea, detta norme:

a) per la realizzazione del servizio civile nazionale nella Regione Piemonte;

b) per la realizzazione di progetti di servizio civile regionale finalizzati alla sperimentazione ed alla promozione di forme innovative di attuazione del servizio civile nel territorio piemontese.

 

          Art. 2. (Oggetto)

1. La Regione, anche sulla base delle disposizioni di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), programma e organizza il servizio civile, secondo il principio di leale collaborazione istituzionale e con il coinvolgimento dei soggetti costituenti la rete del sistema regionale di servizio civile, della Consulta regionale dei giovani e degli uffici del servizio civile delle altre regioni, perseguendo l’universalità e le pari opportunità di accesso, la riduzione delle disuguaglianze territoriali, la qualità dei progetti di servizio civile.

2. La Regione, attraverso la presente legge, provvede a:

a) valorizzare, sostenere e promuovere il servizio civile quale espressione della difesa non armata della Patria, attraverso attività di impegno sociale e di solidarietà volte alla prevenzione o al superamento di situazioni di degrado, conflitto o disuguaglianza sociale, culturale e ambientale e di ogni forma di discriminazione, nonché alla promozione dell’educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;

b) concorrere alla formazione dei corpi civili di pace nazionali di cui all’articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) mediante azioni formative rivolte ai giovani volontari da impegnare in  azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale;

c) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;

d) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale, nazionale ed europea;

e) valorizzare forme di cittadinanza attiva dei giovani per il perseguimento e la promozione di una cultura della pace e della nonviolenza;

f) sostenere e valorizzare la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;

g) creare un sistema regionale di servizio civile a cui concorrano le attività del servizio civile nazionale e quelle dei progetti di servizio civile regionale, aperto alla partecipazione attiva delle autonomie locali e delle loro rappresentanze, degli altri enti pubblici e delle istituzioni private, del terzo settore, dei coordinamenti e delle associazioni regionali degli enti di servizio civile, del mondo del lavoro e della formazione, della scuola e dell’università;

h) sostenere il sistema regionale di servizio civile quale specifica risorsa e valore aggiunto della comunità regionale.

 

          Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita nell’ambito del servizio civile nazionale, tutte le funzioni previste dalla legislazione nazionale nonché dalle relative disposizioni di attuazione emanate, di concerto, dall’Ufficio nazionale per il servizio civile e, per quanto di competenza, dalla Regione.

2. La Regione esercita, altresì, tutte le funzioni connesse alla predisposizione, alla valutazione, all’attuazione e alla verifica dei progetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) ed all’articolo 8, secondo modalità e criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. Al fine di provvedere allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua la struttura regionale competente:

a) alla tenuta ed all’aggiornamento dell’albo degli enti di servizio civile di cui all’articolo 5;

b) all’esame ed all’approvazione dei progetti di servizio civile nazionale, nonché di quelli di servizio civile regionale;

c) al monitoraggio ed alla verifica dell’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale e regionale;

d) all’esecuzione delle attività di promozione ed informazione sul servizio civile;

e) alla realizzazione delle attività formative in materia di servizio civile a favore delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;

f) alla gestione dei rapporti con l’Ufficio nazionale per il servizio civile, con le altre regioni e province in materia di servizio civile e con tutti i soggetti regionali e nazionali a vario titolo operanti in materia;

g) ad ogni altra funzione in materia espressamente prevista dalla normativa.

 

          Art. 4. (Monitoraggio e verifica dei progetti)

1. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, può altresì stabilire modalità e criteri, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, per il monitoraggio e la verifica dei progetti di servizio civile, volti a promuovere l’aspetto qualitativo dei progetti, anche ai fini della programmazione annuale.

 

          Art. 5. (Albo regionale)

1. La Giunta regionale con apposito provvedimento istituisce l’albo regionale degli enti di servizio civile.

2. Sono accreditati all’albo gli enti e le organizzazioni a rilevanza regionale aventi sede legale in Piemonte, nonché le sedi di attuazione di progetto ubicate sul territorio regionale appartenenti ad enti e organizzazioni accreditati agli albi di altre regioni o province autonome.

3. È istituita una sezione anagrafica alla quale possono iscriversi le sedi di attuazione di progetto, ubicate sul territorio regionale e appartenenti ad enti e organizzazioni accreditati all’albo nazionale, i coordinamenti regionali e le associazioni che garantiscono forme di collegamento tra gli enti di servizio civile.

 

          Art. 6. (Programma annuale)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva il programma annuale delle attività di servizio civile.

2. Il programma annuale, in conformità con gli indirizzi stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione e nei piani e programmi di indirizzo generali e settoriali, tenuto conto dei progetti nazionali di servizio civile attivi nel territorio regionale, stabilisce:

a) i criteri regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1;

b) i criteri, le modalità e le aree di intervento per i progetti di servizio civile regionale;

c) la programmazione dell’utilizzo delle risorse destinate al sistema regionale in relazione agli stanziamenti di bilancio;

d) la programmazione degli interventi formativi per i formatori, per gli operatori locali di progetto e per le altre figure professionali del servizio civile;

e) la programmazione delle azioni informative, di studio e promozionali;

f) la programmazione delle forme di valorizzazione e di sostegno del sistema regionale di servizio civile;

g) la determinazione delle risorse finanziarie per l’attivazione di progetti di servizio civile nazionale che non trovino copertura finanziaria nei fondi statali.

3. La Consulta regionale dei giovani può approvare e finanziare con risorse proprie progetti di servizio civile, in linea con le proprie finalità, rivolti ad associazioni accreditate all’albo regionale anche non appartenenti alla Consulta stessa.

 

          Art. 7. (Valorizzazione dell’attività di servizio civile)

1. La Regione promuove forme di collaborazione e intese con le università piemontesi e con gli istituti di istruzione superiore di ogni ordine e grado per favorire il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione di competenze acquisite dai giovani, nel corso del servizio civile e nel corso dei progetti di cui all’articolo 8, e dalle figure professionali del servizio civile; promuove, altresì, forme di collaborazione e intese con le associazioni imprenditoriali e di categoria del mondo del lavoro, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza scopo di lucro per favorire percorsi di orientamento al lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile.

2. La Regione riconosce il periodo di servizio civile effettivamente prestato, anche nei progetti di cui all’articolo 8, nei pubblici concorsi banditi dalla Regione.

3. La Regione promuove la valorizzazione della prestazione del servizio civile nell’ambito del sistema premiale della carta giovani regionale Pyou Card.

 

          Art. 8. (Progetti di servizio civile regionale)

1. La Giunta regionale attiva progetti di servizio civile regionale, finanziati con i fondi di cui all’articolo 11.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere rivolti anche a giovani con requisiti differenti da quelli previsti dalla legge 64/2001 e dal decreto legislativo 77/2002.

3. È facoltà della Giunta regionale attivare progetti di servizio civile aperti a cittadini comunitari ed a residenti non titolari della cittadinanza italiana, secondo i criteri individuati nel programma annuale di cui all’articolo 6.

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i requisiti di accesso dei volontari per lo svolgimento dei progetti.

5. I soggetti destinatari, le attività progettuali, le modalità di svolgimento e la durata dei progetti nonchè i criteri di presentazione, valutazione, selezione e monitoraggio degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma annuale di cui all’articolo 6.

6. Gli enti accreditati all’albo regionale di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, possono presentare progetti di servizio civile regionale.

7. Il compenso mensile per i giovani avviati ai progetti non può superare il compenso stabilito per il servizio civile nazionale.

8. L’attività svolta nell’ambito dei progetti non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, né con l’ente presso il quale si svolge il servizio civile né con la Regione.

9. La Regione garantisce ai giovani impiegati in un progetto la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, nonché l’assistenza sanitaria nelle forme assicurate dal servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 9. (Informazione e promozione)

1. La struttura regionale competente, di cui all’articolo 3, comma 3, nell’ambito di quanto stabilito nel programma annuale di cui all’articolo 6, attiva campagne informative e promozionali, contribuisce alle campagne informative e promozionali di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, promuove l’informazione attraverso la carta giovani regionale Pyou Card e i servizi di Informagiovani.

2. La Giunta regionale indice, con cadenza biennale, la Conferenza regionale del servizio civile quale momento di incontro per tutti soggetti costituenti la rete del sistema regionale di servizio civile.

 

          Art. 10. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione, promozione e sostegno del servizio civile, di creazione di un sistema di servizio civile regionale in un’ottica di pari opportunità di accesso, qualità dei progetti e di universalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità annuale, almeno quattro mesi prima dell’adozione del Programma annuale delle attività di servizio civile, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) le modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3 e per la tenuta e l’aggiornamento dell’albo degli enti di servizio civile di cui all’articolo 5;

b) una sintesi relativa ai progetti di servizio civile con le procedure di esame e di approvazione dei progetti di servizio civile nazionale e di quelli di servizio civile regionale;

c) un quadro dei dati relativi all’albo degli enti di servizio civile e all’avviamento dei giovani al servizio civile, nonché ai compensi e alle iniziative formative dei giovani avviati;

d) l’entità e l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 11 con l’indicazione commentata degli eventuali costi aggiuntivi prodotti dall’attuazione pluriennale della presente legge;

e) le iniziative realizzate per la promozione e l’informazione del servizio civile, comprese quelle previste dall’articolo 9;

f) le modalità e i risultati di gestione dei rapporti e della collaborazione con l’Ufficio nazionale per il servizio civile e con i soggetti nazionali e regionali che operano nel sistema;

g) le modalità del monitoraggio e i risultati della verifica dei progetti di servizio civile nazionale e regionale e le eventuali criticità incontrate;

h) le attività formative realizzate in materia di servizio civile a favore delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;

i) una descrizione dello stato di attuazione e dei risultati di tutte le politiche regionali in materia di servizio civile.

3. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale predispone o modifica i successivi programmi annuali delle attività di servizio civile di cui all’articolo 6.

4. Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

5. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività di valutazione. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all’articolo 11.

 

          Art. 11. (Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’anno finanziario 2015 nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) A11 02 è istituita per memoria l’entrata “Assegnazione fondi per la realizzazione di progetti di servizio civile regionale”.

2. In fase di prima attuazione della sperimentazione volta a realizzare i progetti di servizio civile regionale di cui all’articolo 8 e ad attivare i progetti di servizio civile nazionale di cui all’articolo 6, comma 2, lettera g), agli oneri stimati, per l’esercizio finanziario 2015, in 200 mila euro, in termini di competenza e di cassa, ricompresi nell’ambito dell’UPB A15 121, si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie di cui alla UPB A11 011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015.

3. Per finanziare i progetti della Consulta regionale dei giovani, di cui all’articolo 6, si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie allocate all’UPB 4 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 del Consiglio regionale.