§ 5.10.23 - L.R. 28 maggio 2015, n. 6.
Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.10 disabili
Data:28/05/2015
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Interventi e ambiti dell’azione regionale)
Art. 3.  (Screening uditivo neonatale. Formazione per insegnanti e operatori)
Art. 4.  (Regolamento di attuazione)
Art. 5.  (Disposizione finanziaria)


§ 5.10.23 - L.R. 28 maggio 2015, n. 6.

Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale

(B.U. 3 giugno 2015, n. 44)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell’ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1988, n. C187 e del 7 dicembre 1998, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l’acquisizione e l’uso della lingua italiana dei segni (LIS).
2. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione, in armonia con i principi della libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all’attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione ed all’accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative, realizzate nell’ambito del territorio regionale, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e in relazione agli enti da essa dipendenti. A tal fine la Regione predispone specifiche iniziative ed azioni atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini e, comunque, nel rispetto del principio di progettazione universale, inteso, ai fini della presente legge, come la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone indifferentemente dalla loro età e caratteristiche fisiche

 

     Art. 2. (Interventi e ambiti dell’azione regionale)

1. La Regione, nel promuovere il diritto delle persone sorde e delle loro famiglie all’accesso all’informazione, alla comunicazione, alla cultura e ai servizi, nonché il diritto di libera scelta delle modalità di comunicazione, dei percorsi educativi, degli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale, favorisce e sostiene, in particolare:

a) il ricorso alla LIS, alla lingua parlata e scritta e ad ogni altra forma di comunicazione nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione, nei servizi educativi della prima infanzia;

b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il supporto agli studenti sordi con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella LIS, nell’ottica di un modello di educazione bilingue e con l’impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure idonee a favorire l’apprendimento e la comunicazione delle persone sorde, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed universitarie;

c) il ricorso all’uso della LIS e alle nuove tecnologie tra cui tablet e smartphone comunemente riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e dalle aziende sanitarie locali e nella comunicazione istituzionale [1];

c bis) l’uso della LIS nell’accesso alle prestazioni sanitarie, tramite l’istituzione di un elenco di interpreti di Lingua dei Segni italiana da utilizzare negli ospedali del territorio regionale [2];

d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI, sede regionale del Lazio, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS;

e) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l’uso della LIS e di altri supporti tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della cultura alle persone sorde;

f) la promozione, utilizzando figure professionali qualificate, di servizi di informazione e sensibilizzazione sulle differenti modalità di comunicazione e sulla LIS e, in generale, sulle problematiche relative alla sordità;

g) le forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, con le associazioni, iscritte nel registro di cui all’articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone sorde, con le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) o con organismi, enti e soggetti del terzo settore che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell’ambito della sordità

 

     Art. 3. (Screening uditivo neonatale. Formazione per insegnanti e operatori)

1. La Regione attiva presso ogni punto nascita regionale lo screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce delle disabilità uditive.

2. La Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore della sordità.

3. La Regione incentiva, anche attraverso l’attivazione di appositi sportelli presso le aziende sanitarie locali (ASL) la formazione di equipe di sostegno alle famiglie con figli sordi e alle persone sorde, nelle quali le figure mediche siano affiancate da esperti, siano essi sordi o udenti, con specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico, educativo e giuridico, in grado di guidare le famiglie e le persone sorde nel rispetto e nell’accettazione della sordità e nei diversi percorsi opzionabili.

4. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione, gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal commissario ad acta nell’esercizio delle proprie attribuzioni

 

     Art. 4. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, un apposito regolamento contenente le disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell’attuazione della presente legge

 

     Art. 5. (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva”, nel quale confluiscono le risorse pari a 100.000,00 euro per l’anno 2015 e 250.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi di riserva”.


[1] Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[2] Lettera inserita dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.