Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti |
Data: | 29/12/2014 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1 . (Ratifica) |
Art. 2 . (Ordine di esecuzione) |
Art. 3 . (Disposizione finanziaria) |
Art. 4 . (Efficacia dell’intesa e abrogazioni) |
Art. 5 . (Entrata in vigore) |
§ 2.6.72 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 14.
Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 104)
Art. 1. (Ratifica)
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma della Costituzione e dell’articolo 12, comma 3 dello Statuto, è ratificata l’intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
2. L’intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il 26 febbraio 2014, repertorio n. 16972 del 27 febbraio 2014, dal Presidente della Regione Lazio e dal Presidente della Regione Toscana, nel testo allegato, che costituisce parte integrante della presente legge.
Art. 2. (Ordine di esecuzione)
1. Piena e completa esecuzione è data all’intesa di cui all’articolo 1 come riportata in allegato.
Art. 3. (Disposizione finanziaria)
1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, iscritte nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, ivi comprese le risorse dei programmi del bilancio della Regione destinate a interventi specifici dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Art. 4. (Efficacia dell’intesa e abrogazioni)
1. Le disposizioni dell’intesa di cui all’articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata la
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.