Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 13/03/2015 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2012) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2012) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 20/2012) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 20/2012) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/2012) |
Art. 6. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 20/2012) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 20/2012) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 20/2012) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 20/2012) |
§ 5.1.101 - L.R. 13 marzo 2015, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).
(B.U. 18 marzo 2015, n. 11)
Art. 1. (Modifica all'articolo 2 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;»;
b) alla lettera f) le parole «per un periodo di cinque anni,» sono soppresse;
c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;
g ter) detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
«1 bis. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui al comma 1, lettera g ter), il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 marzo 2015, n. 5.».
Art. 3. (Modifica all'articolo 7 della
1. Al comma 7 dell'articolo 7 della
Art. 4. (Modifica all'articolo 14 della
1. Al comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 5. (Modifica all'articolo 19 della
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della
Art. 6. (Modifica all'articolo 20 della
1. Al comma 3 dell'articolo 20 della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 21 della
1. All'articolo 21 della
a) al comma 1 le parole «ivi compresi i parchi e i giardini» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi parchi, giardini e spiagge libere»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante le spiagge date in concessione è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.»;
e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4 bis. Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
4 ter. E' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.
4 quater. L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.».
Art. 8. (Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 3 dell'articolo 26 della
a) le parole «entro dieci giorni» sono soppresse;
b) alla lettera a) dopo la parola «cane» sono inserite le seguenti: «entro cinque giorni»;
c) alla lettera b) dopo la parola «giudiziaria» sono inserite le seguenti: «entro cinque giorni»;
d) alla lettera c) dopo la parola «proprietario» sono inserite le seguenti: «entro dieci giorni»;
e) alla lettera d) le parole «allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale» sono sostituite dalle seguenti: «allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica»;
f) alla lettera e) dopo la parola «residenza» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni»;
g) alla lettera f) dopo le parole «all'articolo 5, comma 2» sono inserite le seguenti: «, entro dieci giorni».
Art. 9. (Modifica all'articolo 33 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 della