§ 1.2.65 - L.R. 21 novembre 2014, n. 35.
Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 28 “Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/11/2014
Numero:35


Sommario
Art. 1 . Modifiche all’art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28
Art. 2 . Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 1.2.65 - L.R. 21 novembre 2014, n. 35.

Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 28 “Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8”.

(B.U. 16 novembre 2014, n. 45)

 

     Art. 1. Modifiche all’art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28

1. L’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28, “Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8”, è così sostituito:

 

“Articolo 3

1. L’art. 8 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 è così sostituito:

“Art. 8

1. Ciascun Gruppo consiliare del Consiglio regionale approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale il quale provvede ai successivi adempimenti secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.”

 

          Art. 2. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.