Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.6 procedimento amministrativo |
Data: | 31/07/2014 |
Numero: | 151 |
Sommario |
Art. 1. Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi |
Art. 2. Abrogazioni |
§ 80.6.199 - D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151.
Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(G.U. 24 ottobre 2014, n. 248)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Visto, in particolare l'articolo 2, commi 3 e 4, della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011, reg. 11, foglio 257, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 1512/2014 espresso nell'Adunanza del 17 aprile 2014;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;
Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
1. I termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata Tab. A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 2. Abrogazioni
1. Sono abrogate le tabelle allegate al
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4660