Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 72. Organizzazioni internazionali |
Capitolo: | 72.3 finanziamenti |
Data: | 24/11/2014 |
Numero: | 173 |
Sommario |
Art. 1 . Partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi |
Art. 2 . Conferenza Italia-America latina e Caraibi |
Art. 3 . Modifiche all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di partecipazione dell'Italia a organismi finanziari internazionali multilaterali |
§ 72.3.90 - L. 24 novembre 2014, n. 173.
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi.
(G.U. 27 novembre 2014, n. 276)
Art. 1. Partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi
1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi attraverso la sottoscrizione di 9.353 azioni per complessivi 56.414.864,22 dollari statunitensi, di cui 12.413.320,92 da versare in quattro rate rispettivamente pari a 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2014, a 2.068.886,82 dollari statunitensi in ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2017. Tali somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 3.064.153 per l'anno 2014, in euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 3.064.153 per l'anno 2017, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. È autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Italia di 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento per 2.871.097 dollari statunitensi, da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca, e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata. Alla predetta sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca.
Art. 2. Conferenza Italia-America latina e Caraibi
1. Al fine di rafforzare lo sviluppo dei rapporti dell'Italia con i Paesi dell'area latino-americana, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con l'Istituto italo-latino americano, convoca, con cadenza biennale, la Conferenza Italia-America latina e Caraibi, in ottemperanza all'orientamento sancito nella dichiarazione conclusiva della VI Conferenza Italia-America latina e Caraibi, svoltasi a Roma il 12 e 13 dicembre 2013.
2. Alla copertura dei costi per l'organizzazione della Conferenza di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse assegnate al Ministero degli affari esteri nel bilancio ordinario.
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di tale partecipazione, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali, devono ispirarsi a criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza delle spese di gestione e di intervento»;
b) al comma 2-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale relazione, riferita alle attività svolte nell'anno precedente, è trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno».