Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.1 arbitrato e conciliazione |
Data: | 04/08/2014 |
Numero: | 139 |
Sommario |
Art. 1. Disposizione generale |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 8 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 10 |
Art. 5 . Modifiche all'articolo 11 |
Art. 6 . Integrazioni |
Art. 7 . Modifiche all'articolo 16 |
Art. 8 . Modifiche all'articolo 18 |
Art. 9 . Disposizioni finali e transitorie |
Art. 10 . Entrata in vigore |
§ 68.1.21 - D.M. 4 agosto 2014, n. 139.
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
(G.U. 23 settembre 2014, n. 221)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 60 della
Visto l'articolo 16 del
Visto il
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la nota del 4 luglio 2014 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Disposizione generale
1. Le disposizioni del
Art. 2. Modifiche all'articolo 4
1. All'articolo 4, comma 2, lettera a) del
Art. 3. Modifiche all'articolo 8
1. All'articolo 8 del
«5. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 10
1. All'articolo 10, comma 1, del
Art. 5. Modifiche all'articolo 11
1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del
Art. 6. Integrazioni
1. Dopo l'articolo 14 del
«Articolo 14 bis. (Incompatibilità e conflitti di interesse). - 1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.».
Art. 7. Modifiche all'articolo 16
1. All'articolo 16, comma 2, del
a) dopo le parole «da ciascuna parte» sono aggiunte le parole «per lo svolgimento del primo incontro»;
b) dopo le parole «euro 40,00» sono aggiunte le parole «per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate;
c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo».
2. All'articolo 16, comma 4, lettera d) del
Art. 8. Modifiche all'articolo 18
1. All'articolo 18, comma 2, lettera a) del
Art. 9. Disposizioni finali e transitorie
1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del
2. I mediatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno completato l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del
3. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2490
Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE 2012 N. 252).
ONERI INTRODOTTI
A) Denominazione
1) Obbligo di comunicazione di dati statistici al Ministero della Giustizia
2) obbligo di monitoraggio statistico
B) Riferimento normativa interno
1) Art. 2 dello schema di DM che modifica l'art. 18 del
2) art. 4 dello schema di DM che modifica l'art. 11 del
C) Categoria dell'onere
1) comunicazione
2) altro
D) cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
1) la norma introduce, in capo all'organismo di mediazione, l'obbligo di trasmettere al Ministero della giustizia, ogni tre mesi, i dati statistici relativi alle attività di mediazione. La norma fissa anche il termine: non oltre l'ultimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.
2) L'obbligo di monitoraggio statistico in capo al Ministero era già previsto dall'articolo 11 del
Nulla da rilevare