§ 56.5.74 - D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112.
Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.5 inquinamento idrico
Data:16/07/2014
Numero:112


Sommario
Art. 1 . Modifiche al titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Art. 2 . Disposizioni finanziarie


§ 56.5.74 - D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112.

Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.

(G.U. 12 agosto 2014, n. 186)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, recante modifiche alla direttiva 99/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, il Titolo III della Parte Quinta;

     Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi - Convenzione MARPOL 73/78, ratificata e resa esecutiva con legge 29 settembre 1980, n. 662;

     Visto il Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione MARPOL 73/78, con Allegato VI ed Appendici, ratificato con legge 6 febbraio 2006, n. 57;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2014;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 giugno 2014;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

     1. All'articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), numero 1), le parole: "a NC 2710 1969" sono sostituite dalle seguenti: "a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039";

     b) alla lettera b), numero 1), le parole: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949" sono sostituite dalle seguenti: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019";

     c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualità "DMB" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";

     d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     "f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualità "DMX", "DMA" e "DMZ" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";

     e) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

     "t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all'articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.".

     2. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. È vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.";

     c) al comma 3 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa";

     d) al comma 4 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa";

     e) al comma 5 le parole: "e, a decorrere dall'11 agosto 2007," sono soppresse;

     f) al comma 6 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto si applica fino all'entrata in vigore dei più restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1";

     g) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     "6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%.

     6-ter. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.";

     h) al comma 8 le parole: "superiore allo 0,1% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore allo 0,10% in massa";

     i) al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 8 non si applica";

     l) al comma 12:

     1) le parole: "Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autorità marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007." sono soppresse;

     2) le parole: "Le variazioni dei dati comunicati" sono sostituite dalle seguenti: "Le variazioni dei dati.";

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I registri devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le autorità che detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative annuali circa la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dal presente articolo nell'area di competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega alla relazione prevista all'articolo 298, comma 2-bis.";

     m) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

     "12-bis. Al fine di assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle autorità marittime e, ove istituite, delle autorità portuali, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste all'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini, i gestori degli impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano preventivamente alle autorità marittime e, ove istituite, alle autorità portuali le situazioni in cui può verificarsi una significativa riduzione della disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.";

     n) al comma 13, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;";

     o) al comma 14 le parole: "Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati";

     p) al comma 14 le parole: "esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni" sono sostituite dalle seguenti: "esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni" e le parole: "commi da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 8";

     q) al comma 14, lettera a), le parole: "la descrizione della tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione del metodo" e le parole: "per effetto della sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "per effetto della sperimentazione, e la descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento";

     r) al comma 14, lettera b), le parole: "non superino quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni" sono sostituite dalle seguenti: "saranno costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni";

     s) al comma 14, lettera c), le parole: "commi da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 8";

     t) al comma 14, lettera d), dopo le parole: "uno studio" sono inserite le seguenti: "diretto a dimostrare la compatibilità";

     u) al comma 14 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi durante l'esperimento;";

     v) al comma 14, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

     "e-bis) la descrizione degli strumenti a prova di manomissione di cui le navi saranno dotate per le misurazioni in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;

     e-ter) la descrizione dei sistemi diretti a garantire una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione."

     z) al comma 15 il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "15. L'autorizzazione di cui al comma 14 è rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell'idoneità delle descrizioni, delle stime e dello studio ivi contenuti. Al rilascio ed all'istruttoria provvede la Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta salva l'istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14, lettere d) ed e-ter), curata rispettivamente dalle Direzioni del predetto Ministero competenti in materia di tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell'istruttoria il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell'ISPRA.";

     aa) al comma 16 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati;

     b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure effettuate, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;

     c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti del monitoraggio previsti dall'autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.";

     bb) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

     "18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni che prevedono l'utilizzo di sistemi, dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave, nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 281, comma 5. A tale autorizzazione si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18.";

     cc) i commi 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

     "19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso, nei porti, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'Unione europea, l'utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni, o che, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.

     20. Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione delle emissioni in alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso ove si disponga degli atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità all' Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che:

     a) le emissioni di anidride solforosa sono costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni; ai fini della valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi dell'allegato X, parte I, sezione 4, alla Parte Quinta;

     b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione delle emissioni, all'allegato X, parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.";

     dd) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

     "20-bis. Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta dell'autorità competente.".

     3. All'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 10 le parole: "effettuati anche" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati";

     b) al comma 10, lettera a), le parole: "secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO";

     c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

     "10-bis. Per i controlli analitici si applica la procedura di verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78.

     10-ter. Nei casi soggetti alla giurisdizione dell'Italia, l'armatore o il comandante della nave, fermi restando i termini previsti al comma 10-quater, hanno l'obbligo di comunicare all'autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile a norma. È utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione è effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di tali zone, prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.

     10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo l'armatore o il comandante possono presentare all'autorità competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia l'obbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell'accesso nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale l'autorità competente per il controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, può stabilire di non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente della violazione. Con le stesse modalità si procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto è stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non è dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, l'autorità competente per il controllo acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l'autorità competente all'irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entità della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o adottare l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, di tale legge.

     10-quinquies. Le autorità che ricevono il rapporto di cui al comma 10-quater ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10-ter, può attivare la procedura prevista all'articolo 295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.";

     d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

     "11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l'autorità competente all'applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.".

     4. All'allegato X, Parte I, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla sezione 3, paragrafo 1.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad eccezione di quelli che beneficiano di una deroga prevista da tale articolo al rispetto dei valori limite fissati per gli ossidi di zolfo all'allegato II alla Parte Quinta;";

     b) alla sezione 3, paragrafo 1.2, lettera c), le parole: "e, nel caso di autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm³" sono soppresse;

     c) alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA";

     d) alla sezione 3, paragrafo 3.1, le parole: "la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato" sono sostituite dalle seguenti: "la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentatività dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite";

     e) alla sezione 3, paragrafo 3.4, le parole: "dati.combustibili@apat.it" sono sostituite dalle seguenti: "dati.combustibili@isprambiente.it";

     f) alla sezione 3, la tabella III è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I al presente decreto;

     g) dopo la sezione 3, sono aggiunte le sezioni 4, 5 e 6 di cui all'allegato II al presente decreto.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, per la copertura degli oneri inerenti ai controlli di cui al comma 9 dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

 

Allegato I

(articolo 1, comma 4, lettera f)

 

«Tabella III

 

Combustibili per uso marittimo

Quantitativi totali

(kt/anno)

Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge

(% m/m)

 

 

 

Gasolio marino qualità DMA, DMX, DMZ (1)

 

0,10

 

 

Altro

 

 

 

Olio diesel marino qualità DMB (1)

 

0,10

 

 

1,50

 

 

Altro

Altri combustibili per uso marittimo (2)

 

3,50

 

 

0,10

 

 

1,50

 

(1) la distinzione del dato in funzione di ciascuna qualità di combustibile è richiesta ove tale informazione sia disponibile.

(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino.».

 

 

Allegato II