Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 22/10/2014 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt” |
§ 4.2.91 - L.R. 22 ottobre 2014, n. 30.
Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".
(B.U. 28 ottobre 2014, n. 103)
Art. 1. Modifica della
1. Il comma 6, dell’articolo 2, della
“6. Non sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre 2015, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,»