Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.2 comunità europea |
Data: | 05/08/2014 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1 . Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8. |
Art. 2 . Modificazioni all'articolo 2 della L.R. n. 8/2006. |
Art. 3 . Modificazioni all'articolo 6 della L.R. n. 8/2006. |
Art. 4. Modificazione all'articolo 7 della L.R. n. 8/2006. |
Art. 5. Inserimento dell'articolo 7-bis alla L.R. n. 8/2006. |
Art. 6. Modificazioni al titolo del capo III. |
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. n. 8/2006. |
Art. 8. Inserimento dell'articolo 8-bis alla L.R. n. 8/2006. |
Art. 9. Inserimento dell'articolo 8-ter alla L.R. n. 8/2006. |
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. n. 8/2006. |
Art. 11. Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. n. 8/2006. |
Art. 12. Inserimento dell'articolo 10-bis alla L.R. n. 8/2006. |
Art. 13. Abrogazione. |
Art. 14 . Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64. |
Art. 15. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1. |
§ 1.2.25 - L.R. 5 agosto 2014, n. 7.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea regionale 2014). Modificazioni di leggi regionali in attuazione di obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.
(B.U. 12 agosto 2014, n. 32)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2006, N. 8
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. In relazione al riconoscimento del sistema delle autonomie regionali e locali previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e al combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della
a) detta disposizioni in materia di relazioni internazionali e con l'Unione europea della Regione;
b) disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione;
c) disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.".
Art. 2. Modificazioni all'articolo 2 della
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della
"f) favorire la partecipazione degli enti locali, singolarmente o in forma associata, al processo di integrazione europea;"
2. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della
"g) partecipare alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;"
3. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della
"h bis) promuovere iniziative in favore delle zone di montagna, conformemente all'articolo 174, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a livello europeo, internazionale e statale;".
4. Dopo la lettera hbis) del comma 2 dell'articolo 2 della
"h ter) promuovere e sostenere l'attuazione di strategie macroregionali con i territori limitrofi, finalizzate allo sviluppo sostenibile nell'area alpina.".
Art. 3. Modificazioni all'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. La Regione predispone e attua programmi e progetti nell'ambito della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale dell'Unione europea e partecipa ai programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea, proponendo e attuando i progetti. La Regione, inoltre, promuove la partecipazione ai predetti programmi da parte del partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale regionale.".
Art. 4. Modificazione all'articolo 7 della
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 5. Inserimento dell'articolo 7-bis alla
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. (Designazione di rappresentanti presso il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa)
1. Ai fini della proposta al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa dei membri titolari e supplenti, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".
Art. 6. Modificazioni al titolo del capo III.
1. Al titolo del capo III della
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
"Art. 8
(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea
1. Nelle materie di propria competenza, la Regione concorre alla definizione della posizione italiana riguardo alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, con le seguenti modalità:
a) partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della
b) partecipando al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, mediante trasmissione di osservazioni e proposte alle Camere;
c) partecipando alle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e chiedendone, se del caso, la convocazione per l'esame di progetti di atti dell'Unione europea riguardanti materie attribuite alla competenza legislativa regionale;
d) partecipando ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'articolo 2 della
2. Nelle materie di competenza regionale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono formulare osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni. Tali osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
3. Nei casi di cui al comma 2, al fine della formazione di una posizione comune a livello regionale, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione, da adottarsi entro quindici giorni. In mancanza della deliberazione consiliare, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze e attività.
4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale disciplinano, con propri atti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le modalità di partecipazione della Regione alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3.".
Art. 8. Inserimento dell'articolo 8-bis alla
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale)
1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sui progetti di atti normativi dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, il Consiglio regionale può formulare osservazioni da trasmettere alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
2. Il Consiglio regionale disciplina le modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.".
Art. 9. Inserimento dell'articolo 8-ter alla
1. Dopo l'articolo 8-bis della
"Art. 8 ter. (Designazione di rappresentanti presso il Comitato delle Regioni
1. Ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea dei membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
"Art. 9
(Legge europea regionale)
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive europee, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, verifica lo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e ne trasmette le risultanze, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, a seguito della verifica dello stato di conformità di cui al comma 1, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dal numero identificativo delle direttive recepite e dall'indicazione "Legge europea regionale", seguita dall'anno di riferimento.
3. Nella relazione illustrativa al disegno di legge europea regionale, la Giunta regionale:
a) riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
b) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da eseguirsi in via amministrativa.".
Art. 11. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10
(Contenuti della legge europea regionale)
1. La legge europea regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;
b) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;
d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
2. La legge europea regionale è immediatamente trasmessa per posta elettronica certificata al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la medesima modalità sono trasmessi, inoltre, tutti i provvedimenti, diversi dalla legge europea regionale, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.".
Art. 12. Inserimento dell'articolo 10-bis alla
1. Dopo l'articolo 10 della
"Art. 10 bis. (Impugnazione di atti normativi europei)
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può richiedere al Governo l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, nonché sollecitare la richiesta di impugnazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Regione a promuovere le richieste di cui al comma 1.".
Art. 13. Abrogazione.
1. L'articolo 11 della
CAPO II
Altre modificazioni in recepimento di obblighi europei
Art. 14. Modificazioni alla
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della
2. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 46 della
"s bis) utilizzo dei mezzi di caccia privi degli adeguamenti tecnici previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera c): da euro 320 a euro 1920.".
Art. 15. Modificazioni alla
1. L'ultimo periodo della lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della
3. All'articolo 7 della
a) al comma 3, le parole: "Coloro che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter, coloro che";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica conseguita in altre Regioni o Province autonome consente, previa richiesta alla struttura competente da parte del soggetto interessato, l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1.";
c) dopo il comma 4-bis, introdotto dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:
"4-ter. Coloro che, in possesso del titolo professionale di guida turistica conseguito in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che provvede ai sensi del
4. Le parole: "e di ciclismo fuoristrada", ovunque ricorrano nella