§ 6.1.347 - L.R. 26 settembre 2014, n. 52.
Correzione di errore materiale. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:26/09/2014
Numero:52


Sommario
Art. 1 . Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 46/2014
Art. 2 . Entrata in vigore


§ 6.1.347 - L.R. 26 settembre 2014, n. 52.

Correzione di errore materiale. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013).

(B.U. 30 settembre 2014, n. 45)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Vista la legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle ll.rr. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Nell'iter di approvazione della l.r. 46/2014, è stata sottoposta all'Aula, e da questa approvata, una disposizione di modifica dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), recante disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba, attualmente contenuta nell'articolo 11 della l.r. 46/2014 stessa.

 

2. Nei passaggi procedurali il contenuto corretto dell'articolo in questione, come sottoscritto dai presentatori, è stato inserito nella relazione illustrativa e nell’allegato A (Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi) della l.r. 46/2014, mentre nell’articolato della stessa, per mero errore materiale, è rimasto il testo errato dell’articolo 11, cioè una stesura anteriore, che, ferme restando le scelte di merito e le grandezze finanziarie (1.050.000,00 euro complessivi), tuttavia contiene una diversa e non adeguata articolazione delle risorse nel tempo, estendendosi impropriamente all'anno 2017, cioè oltre l'efficacia del vigente bilancio pluriennale, e autorizzando per l'anno 2014 la cifra di euro 64.000,00, nonché un impreciso riferimento alla continuità territoriale con il solo territorio regionale, laddove fra i collegamenti garantiti vi è anche quello con l'aeroporto di Linate.

 

3. Il testo ora contenuto nell'articolo 11 della l.r. 46/2014 è quindi il testo errato, sottoposto all’Aula e da questa approvato.

 

4. Il testo corretto, viceversa, distribuisce le medesime risorse sul triennio 2014 – 2016, nella misura di euro 350.000,00 per anno, incluso il 2014, e non contiene il riferimento al solo territorio regionale.

 

5. È necessario correggere l'errore, inserendo il testo corretto della disposizione, e altresì garantire immediata vigenza alla disposizione riformulata per consentire la tempestiva adozione degli atti attuativi, conformi alla disposizione corretta e l'effettiva realizzazione delle misure in essa previste.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 46/2014

1. L'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013), è sostituito dal seguente:

“ Art. 11 - Modifiche all'articolo 43 della l.r. 77/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“ 4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016 rispettivamente per le annualità 2015 e 2016. ”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.