Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 05/08/2014 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all’articolo 12 della l.r. 23/2012 |
Art. 2 . Modifiche all’articolo 19 della l.r. 23/2012 |
Art. 3 . Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 23/2012 |
Art. 4 . Modifiche all' articolo 23 della l.r. 23/2012 |
§ 5.1.121 - L.R. 5 agosto 2014, n. 48.
Semplificazione della disciplina degli organi dell’Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla l.r. 23/2012.
(B.U. 8 agosto 2014, n. 37)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), e l’articolo 50 dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Occorre intervenire per implementare la composizione delle commissioni consultive di cui all’articolo 12 della
2. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza dell’Autorità portuale regionale si rende necessario prevedere l’utilizzo di personale appartenente al ruolo organico regionale;
3. Al fine di salvaguardare l’attività amministrativa già svolta e semplificare i procedimenti amministrativi in corso occorre prevedere una disciplina transitoria per i piani regolatori portuali che, al momento dell’entrata in vigore della
Approva la presente legge;
Art. 1. Modifiche all’articolo 12 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della
“ c) due designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca laddove presenti; ”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della
“ c bis) un designato dalle associazioni sindacali del settore della pesca laddove presenti. ”.
3. Dopo il comma 1, dell’articolo 12 della
“ 1 bis. Qualora le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali non procedano a tutte le designazioni di loro competenza, la commissione è comunque validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti. ”.
4. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 della
“ 1 ter. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di componenti di cui al comma 1 bis, la commissione non è costituita e si prescinde dai pareri di cui al comma 4, per un periodo pari al mandato della commissione medesima. ”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 19 della
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della
“ 1. L'Autorità svolge, di norma, le attività di propria competenza con personale dipendente o avvalendosi del personale comandato o distaccato degli enti locali e della Regione. ”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 22 bis nella
1. Dopo l’articolo 22 della
“ Art. 22 bis - Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani regolatori portuali adottati
1. I piani regolatori portuali già adottati alla data del 16 giugno 2012, data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione. ”.
Art. 4. Modifiche all' articolo 23 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della
“3 bis. La composizione delle commissioni consultive di cui all’articolo 12, già nominate alla data del 1° giugno 2014, è integrata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 12 come modificato dalla