§ 4.6.59 - L.R. 26 giugno 2014, n. 35.
Disciplina delle fiere antiquarie. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:26/06/2014
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Art. 2.  Modifiche all’articolo 33 della l.r. 28/2005
Art. 3.  Modifiche all’articolo 34 della l.r. 28/2005
Art. 4.  Modifiche all’articolo 37 della l.r. 28/2005
Art. 5.  Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005


§ 4.6.59 - L.R. 26 giugno 2014, n. 35. [1]

Disciplina delle fiere antiquarie. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(B.U. 4 luglio 2014, n. 29)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

 

Considerato quanto segue:

 

1. In Toscana gli eventi fieristici dedicati all’antiquariato sono il frutto di una diffusa tradizione di commercio dell’antiquariato, con negozi e botteghe di alto livello qualitativo che costituiscono un punto di riferimento per una filiera produttiva in cui si valorizzano competenze e saperi, tradizioni e abilità professionali meritevoli di tutela e promozione;

 

2. Le fiere antiquarie sono uno strumento strategico per la valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico e per il recupero di manufatti e opere del passato, testimonianza della storia e delle tradizioni locali;

 

3. E’ opportuno individuare dei criteri specifici, rispetto a quelli generali del commercio in area pubblica, per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio di durata pluriennale nelle fiere antiquarie;

 

4. E’ opportuno prevedere dei posteggi riservati a favore di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca, sia nazionali che internazionali, in modo da qualificare ulteriormente la fiera attraverso riserva di posti ad antiquari di particolare prestigio e quindi incrementare il numero degli espositori in fiera antiquaria;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è inserita la seguente:

“g bis) per fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e dell’artigianato artistico e tradizionale.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 28/2005 dopo le parole: “fiere promozionali” sono inserite le seguenti: “, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell’articolo 38, comma 1 bis.”.

3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 33 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 2 bis, il comune tiene conto dell’anzianità di esercizio dell’impresa comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“4 bis. L’autorizzazione e la contestuale concessione nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell’antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;

b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell’arte;

c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al comma 3.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“4 ter. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, ferma restando l’applicazione dei criteri di cui al comma 4 bis, in sede di prima applicazione l’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Alle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“1 bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca.”

2. Il comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“3. I soggetti di cui ai commi 1, 1 bis. e 2, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell’antiquariato.”.


[1] Abrogata dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.