§ 1.3.30 - L.R. 6 maggio 2014, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:06/05/2014
Numero:23


Sommario
Art. 1 . Modifiche all’ articolo 6 della l.r. 46/2013
Art. 2 . - Entrata in vigore


§ 1.3.30 - L.R. 6 maggio 2014, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

(B.U. 7 maggio 2014, n. 19)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 4 e 72 dello Statuto

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

 

Considerato quanto segue:

 

1. L’articolo 6, comma 3, della l.r. 46/2013 non consente di rimborsare le spese sostenute dai componenti dell’Autorità per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità stessa, esponendo i medesimi a costi superiori rispetto all’emolumento percepito. Si rende necessario pertanto provvedere a garantire che l’espletamento di un incarico prestigioso ed impegnativo non sia oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo. La norma viene dunque modificata garantendo la copertura anche delle spese attinenti agli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità al fine di consentire lo svolgimento delle attività;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’ articolo 6 della l.r. 46/2013

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è sostituito dal seguente:

“ 3. Ai componenti dell’Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività prevista dalla legge. Per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità, ai componenti della stessa spetta, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali, un rimborso spese di trasporto che, in analogia a quanto previsto per i consiglieri regionali dall’articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è determinato moltiplicando per euro 0,40 a chilometro il doppio della distanza tra il luogo di residenza o domicilio e la sede dell’Autorità. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale più breve. Il rimborso è corrisposto per un massimo di venti sedute annue. A tali fini l’Autorità definisce, all'inizio di ogni esercizio, finanziario l’ammontare delle spese che prevede di effettuare nel corso dell'esercizio medesimo. Il rendiconto delle spese effettuate è presentato in allegato al rapporto annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g). ”.

 

     Art. 2. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.