Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 edilizia |
Data: | 20/06/2014 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1 . Interventi urgenti di edilizia scolastica |
Art. 2 . Unico centro di responsabilità amministrativa |
Art. 3 . Entrata in vigore |
§ 4.2.58 - L.R. 20 giugno 2014, n. 13.
Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica e semplificazione amministrativa.
(B.U. 26 giugno 2014, n. 31)
Art. 1. Interventi urgenti di edilizia scolastica
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della
2. Al fine di favorire la più celere cantierabilità dei lavori, una quota fino al 10 per cento delle risorse inserite nel programma di interventi può essere destinata al finanziamento degli oneri di progettazione anche di nuovi interventi, da finanziarsi in successivi programmi.
Art. 2. Unico centro di responsabilità amministrativa
1. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e nel contempo accelerare la realizzazione di programmi di spesa, anche quando questi prevedano un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi assessorati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio e programmazione, è individuato un unico centro di responsabilità amministrativa. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).