Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.6 pesca |
Data: | 20/06/2014 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1 . Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura |
Art. 2 . Entrata in vigore |
§ 2.6.67 - L.R. 20 giugno 2014, n. 14.
Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19.
(B.U. 26 giugno 2014, n. 31)
Art. 1. Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura
1. Al fine di armonizzare la disciplina regionale con le previsioni del legislatore statale in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura, in coerenza con l'articolo 1, comma 291, della
2. Tenuto conto del termine di durata delle concessioni stabilito al comma 1, l'Amministrazione regionale revoca in autotutela le procedure a evidenza pubblica già avviate ai sensi dell'articolo 1 della
3.La norma di cui al comma 1 non si applica per le concessioni di specchi acquei ai fini di pesca e acquacoltura nel mare territoriale del Golfo interno di Olbia.
4. Le concessioni di cui al comma 3 sono assentite mediante procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2014.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).