Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.6 ambiente |
Data: | 08/09/2014 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2007) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 24/2007) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2007) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2007) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 7 della l.r. 24/2007) |
Art. 6. (Modifica all'articolo 10 della l.r. 24/2007) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 24/2007) |
Art. 8. (Disposizioni transitorie) |
Art. 9. (Abrogazioni) |
Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.6.102 - L.R. 8 settembre 2014, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).
(B.U. 11 settembre 2014, n. 37)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della
1. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della
"c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della
2. Al comma 9 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3. (Titolo per la raccolta)
1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.
2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.
3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.
5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.
6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:
a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.
7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.
8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.".
Art. 3. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della
"2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4.".
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 5. (Modifica all'articolo 7 della
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 6. (Modifica all'articolo 10 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della
"2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:
a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;
b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a)."
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della
Art. 8. (Disposizioni transitorie)
1. I titoli abilitativi conseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.
Art. 9. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 11 e 12 della
b) l'articolo 27 della
Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.