Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 personale |
Data: | 15/09/2014 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2008) |
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 23/2008) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2008) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 23/2008) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 23/2008) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 23/2008) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 23/2008) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 23/2008) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 23/2008) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 37 della l.r. 23/2008) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/2011) |
§ 2.1.69 - L.R. 15 settembre 2014, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e alla legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale).
(B.U. 18 settembre 2014, n. 38)
Capo I.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23/2008
Art. 1. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 8 bis nella
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis. (Segretario generale della Giunta regionale)
1. Il Segretario generale della Giunta regionale, preposto a specifica struttura di livello direzionale, sovrintende funzionalmente alla gestione dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale, ai fini dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politico-amministrativa.
2. In particolare, il Segretario generale:
a) coordina l'attività delle Direzioni regionali con le modalità di cui all'articolo 9;
b) esercita il potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei direttori regionali in caso di inerzia rispetto agli obiettivi assegnati;
c) presiede il Comitato di coordinamento dei direttori di cui all'articolo 9;
d) propone i provvedimenti di accertamento di responsabilità dirigenziale nei confronti dei direttori regionali;
e) ferme restando le previsioni di cui all'articolo 17, cura il raccordo per l'attuazione delle politiche in materia di organizzazione e di articolazione di nuovi assetti strutturali nonché delle politiche in materia di personale;
f) svolge ogni altra attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati ai direttori regionali dagli organi di direzione politico-amministrativa.
3. Il Segretario generale della Giunta regionale espleta, altresì, l'attività di coordinamento e di impulso di progetti di particolare rilevanza programmatica interessanti più direzioni regionali attraverso la costituzione di gruppi di lavoro o promuovendo l'istituzione delle strutture temporanee o di progetto di cui all'articolo 12.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, la descrizione analitica delle attribuzioni del Segretario generale di cui al presente articolo ed il puntuale raccordo con le funzioni dirigenziali e con gli organi di direzione politico-amministrativa, sono definiti in specifico provvedimento di organizzazione adottato ai sensi dell'articolo 5.".
Art. 3. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della
2. Il comma 4 dell'articolo 9 della
"4. Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Segretario generale della Giunta, che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto della Giunta e dai direttori regionali della Giunta. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, all'interno del Comitato di coordinamento delle direzioni, al Segretario generale spetta, attraverso l'elaborazione di idonei documenti, l'attività propositiva e di collaborazione agli organi di direzione politico-amministrativa, nella definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità".
3. Al comma 6 dell'articolo 9 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 14 della
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 sono abrogati.
2. La rubrica dell'articolo 14 della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 18 della
1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 23 della
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della
2. Al comma 3 dell'articolo 23 della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 24 della
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della
2. Al comma 3 dell'articolo 24 della
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della
"3 bis. Il Segretario generale della Giunta regionale è nominato dalla Giunta regionale su proposta conforme del Presidente della Regione, anche fra persone esterne all'amministrazione regionale, ai sensi del comma 4, attraverso procedure di evidenza pubblica.".
Art. 9. (Modifiche all'articolo 29 della
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della
Art. 10. (Modifiche all'articolo 37 della
1. Al comma 4 dell'articolo 37 della
Capo II.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2011
Art. 11. (Modifiche all'articolo 14 della
1. Alla lettera f), comma 3 dell'articolo 14 della