§ 1.2.22 - L.R. 26 settembre 2014, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:26/09/2014
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20)


§ 1.2.22 - L.R. 26 settembre 2014, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

(B.U. 2 ottobre 2014, n. 40)

 

     Art. 1. (Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"1. I gruppi, nel limite minimo del 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono:

a) di dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) di dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

c) di dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.".

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è inserito il seguente:

"1 ter. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 1, lettera c), è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale.".

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"2. I gruppi, nel limite massimo del 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a personale diverso da quello di cui al comma 1. Tale limite non si applica ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.".