§ 1.2.21 - L.R. 15 aprile 2014, n. 4.
Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:15/04/2014
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16)
Art. 4.  (Abrogazioni)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.21 - L.R. 15 aprile 2014, n. 4.

Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari.

(B.U. 17 aprile 2014, n. 16)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12) [1]

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"2. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, provvede a dotare i Gruppi consiliari di sedi ed a individuare e definire gli arredi, le attrezzature, le dotazioni strumentali, logistiche ed informatiche nonché tutti i necessari servizi e forniture per l'esplicazione delle loro funzioni.".

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione definisce altresì l’attività svolta dai competenti uffici del Consiglio regionale a supporto dei gruppi consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.".

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16)

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi) è sostituito dal seguente:

"1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

''4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari. '' ".

2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 16/2012 è sostituito dal seguente:

"3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

''2. Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti massimi del 60 per cento. Tali limiti non si applicano ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste. '' ".

3. L'articolo 17 della l.r. 16/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. (Nota di rendicontazione)

1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione delle risorse per il personale di cui all'articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificato dall'articolo 15 della presente legge.

2. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale, predisposta secondo il modello di rendicontazione approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). La medesima deliberazione definisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 20/1981 nel caso in cui le stesse siano gestite direttamente dal consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, entro il 1° marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse. Tale deliberazione è pubblicata a cura al Presidente del Consiglio regionale.

4. Le note sono allegate dall'Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) e sono, altresì, pubblicate in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.

5. In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione alle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 1, comma 11, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai gruppi consiliari interessati la comunicazione con la quale la competente sezione regionale della Corte dei Conti ne chiede la regolarizzazione affinché vi provvedano nei termini stabiliti dalla stessa sezione.

6. Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 5, l'Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o regolarizzate.

7. L'obbligo di restituzione di cui al comma 6, consegue, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

8. La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con propria deliberazione l'Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.".

 

     Art. 4. (Abrogazioni)

1. L'articolo 3 della l.r. 12/1972 è abrogato.

2. L’articolo 14 della l.r. 16/2012 è abrogato.

3. La legge regionale 4 dicembre 2013, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 "Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi") è abrogata.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dalla X legislatura.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 17 della l.r. 16/2012 nel testo vigente alla data del 1° gennaio 2014 continuano ad applicarsi alle note di rendicontazione che i gruppi consiliari devono presentare per la chiusura della IX legislatura.


[1] Articolo abrogato dall'art. 98 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.