§ 3.1.61 - L.R. 29 gennaio 2014, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:29/01/2014
Numero:3


Sommario
Art. 1 . Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25
Art. 2 . Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25
Art. 3 . Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25
Art. 4 . Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25
Art. 5 . Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25
Art. 6 . Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25
Art. 7 . Entrata in vigore


§ 3.1.61 - L.R. 29 gennaio 2014, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati).

(B.U 31 gennaio 2014, n. 2)

 

     Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole "volumetrie dei locali", sono aggiunte le seguenti: "a piano terreno,";

 

b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "a) alla data del 30 ottobre 2013 risultino ultimati nell'intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanata;";

 

c) i commi 5 e 6 sono abrogati;

 

d) in fine, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. La presente legge non si applica alle costruzioni esistenti in aree a rischio di inondazione.".

 

          Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25

1. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge regionale n. 25/2008, le parole "Ai fini della presente legge," sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 25/2008, in fine, sono aggiunte le seguenti lettere:

"f-bis) superficie utile lorda: somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo degli elementi verticali quali murature, locali di servizio, scale esterne a servizio di piani oltre il primo. I porticati ad uso pubblico non concorrono al calcolo della S.U.L.; i porticati ad uso condominiale concorrono al calcolo della S.U.L. al cinquanta per cento della loro superficie di progetto; i porticati ad uso privato concorrono al calcolo della S.U.L. al cento per cento della loro superficie di progetto;

f-ter) superficie lorda di pavimento: la misura degli spazi considerati abitabili o agibili, rilevante ai fini della determinazione del carico urbanistico e non include i porticati;

f-quater) superficie non residenziale: superficie netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza, inclusi i porticati;

f-quinquies) superficie coperta: proiezione della sagoma racchiusa da pareti di chiusura della costruzione sul piano orizzontale con l'aggiunta delle quote di superficie coperta afferenti ad altri elementi computabili. I porticati sono ammessi solo in quanto pertinenza di fabbricato e sono computati al cinquanta per cento della superficie coperta se la loro superficie è inferiore al cinquanta per cento della superficie coperta del fabbricato, nel qual caso gli stessi non vengono computati ai fini volumetrici. La parte eccedente tale percentuale viene computata come superficie coperta al cento per cento. Le superfici coperte di terrazzi e logge, siano esse in aggetto o in arretramento rispetto alla sagoma del fabbricato, non concorrono al calcolo del volume edificabile purché aperte almeno su un lato.".

 

          Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "il recupero dei", la parola "piani" è sostituita dalle parole: "locali a piano terreno,";

 

b) al comma 2, dopo le parole "commerciale dei", la parola "piani" è sostituita dalle parole: "locali a piano terreno,".

 

          Art. 4. Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25

1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 25/2008, dopo le parole "il riutilizzo di", la parola "piani" è sostituita dalle parole: "locali a piano terreno,".

 

          Art. 5. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "ridotta del 30 per cento";

b) al comma 4, penultimo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "ridotta del 30 per cento".

 

          Art. 6. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 25/2008, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei limiti del suo ambito di applicazione temporale ed oggettivo, la presente legge prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali.".

 

          Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.