§ 2.7.243 - R.R. 30 settembre 2013, n. 16.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/09/2013
Numero:16


Sommario
Art. 1 . Dopo l’articolo 558 è inserito il seguente:
Art. 2 . (Modifiche all’art. 553 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1)
Art. 4 . (Entrata in vigore)


§ 2.7.243 - R.R. 30 settembre 2013, n. 16.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(B.U. 30 settembre 2013, n. 80)

 

     Art. 1. Dopo l’articolo 558 è inserito il seguente:

“Art. 558 bis. (Norma transitoria per l’attuazione dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 4/2013)

1. Le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi del comma 1 del citato articolo 14, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze.

2. Le funzioni concernenti la gestione logistica delle sedi della Giunta regionale sono attribuite alla direzione “Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”;

3. Le funzioni in materia di organizzazione, di gestione del personale e delle relazioni sindacali e quelle relative al protocollo già attribuite ai direttori dei Dipartimenti sono assegnate al direttore della direzione regionale “Risorse umane e dei sistemi informativi.

4. Le funzioni di Autorità di Audit sui fondi comunitari sono assegnate al Segretariato generale.

5. L’Avvocatura regionale promuove e resiste alle liti, secondo le regole del proprio ordinamento, sulla base di dettagliata e documentata relazione che le direzioni e agenzie regionali competenti sono tenute a trasmetterle”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 553 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1)

1. All’art. 553-bis, comma 2, lettera f), dopo le parole “provvede alla gestione” sono aggiunte “interna dell’Avvocatura e”; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis: E’ istituita la segreteria tecnica dell’Avvocato coordinatore, cui sono attribuiti i seguenti compiti: assiste l’Avvocato coordinatore nelle attività di cui al comma 2; cura il raccordo tra l’Avvocatura regionale e tutte le strutture della Regione; assicura tutte le attività tecnico-strumentali necessarie al funzionamento dell’Avvocatura regionale”.

 

2. Dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente: “2-ter. La segreteria tecnica è composta dal personale individuato dall’Avvocato coordinatore nell’ambito del personale assegnato alla struttura, nel numero massimo previsto per le segreterie dei direttori regionali, e vi è preposto un responsabile, individuato ai sensi dell’articolo 12”.

 

    Art. 3. (Modifica dell’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1)

1.All’allegato B, Titolo “Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”, prima dell’ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole:

 

“Svolge le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali e degli enti dipendenti della Regione”;

 

“Predispone la documentazione necessaria per la partecipazione del socio Regione Lazio alle assemblee delle società collegate e controllate, ivi inclusa la documentazione attinente ai bilanci annuali d’esercizio”;

 

Dopo la linea “Coordina i rapporti tra le diverse Direzioni regionali competenti per materia e le società partecipate dalla Regione Lazio, assicurando la massima sinergia ed efficacia delle attività loro affidate”, sono inserite le seguenti parole: “e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti nell’ambito delle attività di controllo analogo.”;”

 

          Art. 4. (Entrata in vigore)

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.