Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 13/01/2014 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 e ss. mm. e ii.) |
Art. 2 . (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e ss. mm. e ii.) |
Art. 3 . (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 4 . (Entrata in vigore) |
§ 6.3.285 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 4.
Modifica articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 e ss. mm. e ii. e articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e ss. mm. e ii.
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 - S.S. 15 gennaio 2014, n. 5)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 30 della
1. Il comma 4 dell’articolo 30 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della
«2. L’avvio dei lavori per ogni singolo intervento compreso nei Programmi di Recupero Urbano, anche localizzati con la stipula di Accordi di Programma, dovrà avvenire entro il 30 aprile 2014. Sono altresì prorogati, fino a tale data, i termini di validità della variante urbanistica. Allo scadere del termine sopracitato, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio, nomina un Commissario ad acta per ogni Programma non avviato o parzialmente avviato. Il commissario ad acta, nei successivi 90 giorni provvede all’espletamento degli atti amministrativi necessari per l’avvio dei lavori di tutti gli interventi compresi nei Programmi di Recupero Urbano. Qualora il medesimo riscontri condizioni ostative che impediscono il rispetto del suddetto termine, relaziona alla Giunta regionale che provvede alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi non avviati. Gli oneri del Commissario ad acta sono posti a carico dell’Amministrazione comunale».
Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non prevede oneri aggiuntivi né impegni di spesa a carico del bilancio regionale.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.