§ 2.1.122 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/01/2014
Numero:3


Sommario
Art. 1 . (Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3)
Art. 2 . (Clausola d’invarianza finanziaria)
Art. 3 . (Entrata in vigore)


§ 2.1.122 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 - S.S. 15 gennaio 2014, n. 5)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3)

1. Alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita con la seguente formulazione: «b) performance organizzativa, il risultato conseguito da un’unità organizzativa regionale o da una sua articolazione con riferimento agli ambiti di misurazione previsti dalla presente legge e dai regolamenti attuativi»;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente comma: «3. Il piano degli obiettivi strategici e il piano degli obiettivi operativi sono parte integrante del Piano della Performance, approvato secondo le modalità e i contenuti previsti dai regolamenti attuativi, che costituisce lo strumento fondamentale per l’avvio del ciclo annuale della performance.»;

c) i commi 4 e 5 dell’articolo 9 sono abrogati;

d) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«3. L’Organismo regionale di valutazione, in particolare:

a) valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità;

b) espleta le attività di monitoraggio e del controllo strategico e di gestione e propone i relativi provvedimenti;

c) valida la relazione sulla performance di cui all’articolo 12;

d) propone la valutazione dei dirigenti apicali;

e) assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, ed ai dirigenti, nell’attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;

f) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;

g) promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;

h) espleta ogni altro compito assegnato dalle leggi e dai regolamenti attuativi.»;

e) il comma 2 dell’articolo 12, è sostituito dal seguente: «2. La Relazione di cui al comma 1 è predisposta dalla Giunta regionale e validata dall’OIV.»;

f) il comma 3 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: «3. La validazione della relazione da parte dell’OIV, di cui al comma 2, è condizione inderogabile per l’erogazione dei premi e degli incentivi previsti dall’articolo 10.»;

g) dopo il comma 3 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

«4. L’amministrazione regionale:

a) garantisce un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura dell’integrità assicurando l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa regionale;

b) adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità per definire misure, modi ed iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione nominando il Responsabile per la Trasparenza con funzioni di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione;

c) dispone la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per come previsto dalla normativa vigente rendendo pubblici tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;

d) tutela il diritto di chiunque a conoscere, utilizzare, riutilizzare e fruire gratuitamente delle informazioni pubblicate e tutela, altresì, il diritto all’accesso civico.».

 

     Art. 2. (Clausola d’invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.