Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 01/07/2014 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 13/2002) |
Art. 2 . (Entrata in vigore) |
§ 1.2.65 - L.R. 1 luglio 2014, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari).
(B.U. 7 luglio 2014, n. 30)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7, comma 4, della
a) al primo periodo le parole: "Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti parole: "Presidente del Consiglio regionale";
b) il terzo periodo è soppresso;
c) al quarto periodo le parole: "La decadenza" sono sostituite dalle seguenti parole: "L'omessa regolarizzazione".
2. All'articolo 7, comma 5, della
a) le parole: "La decadenza" sono soppresse;
b) le parole: "conseguono" sono sostituite dalle seguenti parole: "consegue".
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.