§ 5.1.133 - L.R. 27 ottobre 2014, n. 31.
Istituzione del servizio di Odontoiatria Speciale per disabili e pazienti a rischio del Servizio di Pronto Soccorso Odontoiatrico.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/10/2014
Numero:31


Sommario
Art. 1 . Assistenza odontoiatrica per disabili e pazienti a rischio
Art. 2 . Utenti del servizio odontoiatrico
Art. 3 . Attività di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio
Art. 4 . Prestazioni dell'attività odontoiatrica
Art. 5 . Collaborazione con le associazioni di volontariato
Art. 6 . Aggiornamento dell'elenco delle prestazioni odontoiatriche
Art. 7 . Norma finanziaria
Art.  8. Entrata in vigore


§ 5.1.133 - L.R. 27 ottobre 2014, n. 31.

Istituzione del servizio di Odontoiatria Speciale per disabili e pazienti a rischio del Servizio di Pronto Soccorso Odontoiatrico.

(B.U. 28 ottobre 2014, n. 41)

 

Art. 1. Assistenza odontoiatrica per disabili e pazienti a rischio

1. Fatta salva la disciplina regionale sui criteri di erogazione delle prestazioni odontoiatriche nell’ambito dei livelli aggiuntivi di assistenza da finanziare con fondi regionali integrativi, la Regione Basilicata garantisce ai residenti l’assistenza di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.

 

          Art. 2. Utenti del servizio odontoiatrico

1. L’assistenza di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio eroga prestazioni odontoiatriche ambulatoriali in narcosi, ove necessario, alle seguenti tipologie di utenti:

- persone affette da psicosi e gravi disturbi del comportamento e portatori di handicap grave psico-fisico, non collaboranti.

2. Lo stato di soggetto non collaborante è debitamente certificato da un medico del Servizio Sanitario Regionale specializzato in neurologia, neuropsichiatria infantile e psichiatria.

 

          Art. 3. Attività di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio

1. L’attività di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio è svolta, a partire dall’anno 2015, presso un presidio ospedaliero per acuti individuato da ciascuna Azienda sanitaria locale della Regione Basilicata nel territorio di competenza. Le prestazioni erogabili in regime ambulatoriale possono essere svolte anche presso gli ospedali distrettuali che già dispongono di ambulatori odontoiatrici [1].

2. Presso l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza è, altresì svolta, a partire dall'anno 2015, l'attività di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio la cui gestione è affidata all’Azienda sanitaria locale di Potenza.

3. Per il reclutamento delle professionalità necessarie, le Aziende si avvalgono degli specialisti ambulatoriali, con la pubblicazione di ore dedicate all'espletamento di tale attività ai sensi dell'art. 22, comma 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale sulla specialistica ambulatoriale nonché di altri odontoiatri scelti attraverso pubblico avviso di selezione [2].

4. La Giunta regionale, previa verifica dei costi, può istituire servizi di pronto soccorso odontoiatrico.

 

          Art. 4. Prestazioni dell'attività odontoiatrica

1. Le prestazioni rese nell’ambito dell’attività di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio costituiscono attuazione dell’allegato 2B del DPCM 29.11.2001 e sono a carico del Servizio Sanitario Regionale.

 

          Art. 5. Collaborazione con le associazioni di volontariato

1. Le Aziende possono individuare forme di collaborazione con le Associazioni di Volontariato finalizzate all’assistenza dei disabili e dei pazienti a rischio.

 

          Art. 6. Aggiornamento dell'elenco delle prestazioni odontoiatriche

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con apposita deliberazione, aggiorna l’elenco delle prestazioni odontoiatriche erogabili alle categorie di utenti di cui agli artt. 1 e 2, provvedendo altresì alla eventuale revisione periodica.

 

          Art. 7. Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi € 75.000,00 annui, si fa fronte per gli anni 2015 e 2016 con le risorse a valere sul Capitolo U49000, Missione 13, Programma 02 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014-2016.

2. Per gli anni successivi, lo stanziamento sarà determinato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.